Statuto

 

LO STATUTO


TITOLO I SOCI

Art. 1 ( Requisiti )
Art. 2 ( Diritti dei soci )
Art. 3 ( Doveri dei soci )
TITOLO II L’ISCRIZIONE AL PARTITO
CAPO I – Il tesseramento
Art. 4 ( Norme per il tesseramento )
Art. 5 ( Modalità per la presentazione della domanda )
Art. 6 ( Iscrizione e residenza )
Art. 7 ( Effetti della domanda di ammissione )
Art. 8 ( Cause ostative all’iscrizione al Partito )
Art. 9 ( Pubblicità dell’elenco degli iscritti e degli elettori )
CAPO II – Le commissioni per il controllo del tesseramento
Art. 10 ( Commissioni provinciali per il controllo del tesseramento: costituzione e competenze )
Art. 11 ( Commissione centrale per il controllo del tesseramento: costituzione e competenze )
CAPO III – Ricorsi relativi al tesseramento- Disposizioni comuni alle commissioni per il
controllo del tesseramento.
Art. 12 ( Ricorsi alla commissione provinciale per il controllo del tesseramento )
Art. 13 ( Ricorsi alla commissione centrale per il controllo del tesseramento )
Art. 14 ( Procedure eccezionali in materia di tesseramento )
Art. 15 ( Esame dei ricorsi – Ricusazione – disposizioni relative alle notifiche )
TITOLO III
CAPO I
CAPO II – Convocazione degli organi
Art. 22 ( Convocazione e autoconvocazione degli organi collegiali )
Art. 23 ( Convocazione e autoconvocazione delle assemblee di Sezione )
Art. 24 ( Convocazione su richiesta degli organi preposti al coordihrefnto )
CAPO III – Incompatibilità- decadenza e sfiducia
Art. 25 ( Incompatibilità tra incarichi di Partito e incarichi pubblici )
Art. 26 ( Incompatibilità tra le cariche di Segretario provinciale e regionale e di consiglierer regionale e la candidatura alle elezioni europee, politiche e regionali )
Art. 27 ( Decadenza dagli organi collegiali )
Art. 28 ( Decadenza in caso di incompatibilità )
Art. 29 ( Impedimento, dimissioni, decadenza del Segretario di Sezione, circoscrizionale,comunale, provinciale e regionale)
Art. 30 ( Gestioni commissariali )
Art. 31 ( Nomina dei commissari per il compimento dei singoli atti )
CAPO IV – Componenti di diritto di organi collegiali
Art. 32 ( Partecipazione degli eletti agli organi collegiali )
CAPO V – La Sezione
Art. 33 ( Competenze – Sezione territoriale e sezione d’ambiente )
Art. 34 ( Costituzione di nuove sezioni )
Art. 35 ( Organi della Sezione )
Art. 36 ( Competenze dell’assemblea sezionale )
Art. 37 ( Competenze del Segretario sezionale )
Art. 38 ( Competenze della Direzione sezionale )
Art. 39 ( Sezione unica nella circoscrizione o nel comune)
Art. 40 ( Raccordo tra le sezioni d’ambiente )
CAPO VI – Gli organi circoscrizionali del Partito
Art. 41 ( Organi circoscrizionali del Partito )
Art. 42 ( Costituzione, composizione ed elezione del Comitato )
Art. 44 ( Competenze del Comitato circoscrizionale )
Art. 45 ( Composizione e competenze della Direzione circoscrizionale )
CAPO VII – Gli organi comunali del Partito
Art. 46 ( Organi comunali del Partito )
Art. 47 (Costituzione, composizione ed elezione del Comitato )
Art. 48 ( Competenze del Segretario comunale )
Art. 49 ( Competenze del Comitato comunale )
Art. 50 ( Composizione e competenze della Direzione comunale )
Art. 51 ( Comitati comunali dei centri con oltre 100.000 e 300.000 abitanti )
Art. 52 ( Iniziative per le aree metropolitane )
CAPO VIII – I Comitati istituzionali locali
Art. 53 ( Definizioni, competenze e struttura )
CAPO IX – Gli organi provinciali del Partito
Art. 54 ( Organi provinciali del Partito )
Art. 55 ( Il Congresso provinciale: composizione,competenze periodicità )
Art. 56 ( Competenze del Segretario provinciale )
Art. 57 ( Composizione del Comitato provinciale )
Art. 58 ( Competenze del Comitato provinciale )
Art. 59 ( Composizione e competenze della Direzione provinciale )
Art. 60 ( Composizione e competenze della Giunta esecutiva provinciale )
Art. 61 ( Commissioni provinciali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro e comitato di informazione sindacale )
CAPO X – Gli organi regionali del Partito
Art. 62 ( Organi regionali del Partito )
Art. 63 ( Il Congresso regionale: composizione, competenze e periodicità )
Art. 64 ( Competenze del Segretario regionale )
Art. 65 ( Composizione del Comitato regionale )
Art. 66 ( Competenze del Comitato regionale)
Art. 67 ( Composizione e competenze della Direzione regionale )
Art. 68 ( Competenze e composizione della Giunta esecutiva regionale )
Art. 69 ( Commissioni regionali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro e comitato di informazione sindacale )
CAPO XI – Gli organi nazionali del Partito
Art. 70 ( Organi nazionali del Partito )
SEZIONE I – Il Congresso nazionale
Art. 71 ( Il Congresso nazionale: composizione, competenze e periodicità )
Art. 72 ( Delegati al Congresso nazionale )
Art. 73 ( Elezione dei delegati provinciali al pre-congresso regionale per l’elezione dei delegati regionali al Congresso nazionale )
Art. 74 ( Pre-congresso regionale per l’elezione dei delegati regionali al Congresso nazionale )
SEZIONE II – Il Segretario Politico
Art. 75 ( Competenze )
Art. 76 ( Impedimento, dimissione decadenza del Segretario Politico )
SEZIONE III – Il Consiglio nazionale
Art. 77 ( Elezione )
Art. 78 ( Composizione )
Art. 79 ( Competenze )
Art. 80 ( Il Presidente del Consiglio nazionale )
Art. 81 ( Convocazione del Consiglio nazionale in seguito allo svolgimento del Congresso, ad elezioni politiche e alla risoluzione di crisi di Governo )
SEZIONE IV – La Direzione nazionale
Art. 82 ( Composizione )
Art. 83 ( Competenze della Direzione nazionale )
SEZIONE V – L’Ufficio politico
Art. 84 ( Composizione e competenze )
SEZIONE VI – La Giunta esecutiva nazionale
Art. 85 ( La Giunta esecutiva nazionale: competenze e composizione )
SEZIONE VII – Le commissioni nazionali per i problemi della cultura, della produzione e
del lavoro e il comitato nazionale di informazione sindacale
Art. 86 (Commissioni nazionali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro e comitato nazionale di informazione sindacale
CAPO XII – I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari
Art. 87 ( I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari regionali )
Art. 88 ( Gruppi consiliari degli enti locali )
CAPO XIII – Gli organi consultivi e ausiliari
Art. 89 ( Commissioni di settore – gruppi di lavoro – consulte )
Art. 90 ( Consulta delle regioni e assemblea dei consiglieri regionali )
Art. 91 ( Assemblea nazionale )
Art. 92 ( I funzionari del Partito )
TITOLO IV MOVIMENTI – FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI
Art. 93 ( Movimento giovanile – Movimento femminile – Movimento anziani )
Art. 94 ( Fondazioni )
Art. 95 ( Le associazioni )

TITOLO V LA COMMISSIONE DEI GARANTI
Art. 96 ( La commissione nazionale dei garanti: composizione e competenze )
TITOLO VI GARANZIE STATUTARIE
CAPO I – Infrazioni statutarie
Art. 97 ( Organi di garanzia statutaria )
Art. 98 ( Ricorsi per violazioni dello Statuto e dei regolamenti )
Art. 99 ( Norme sulla presentazione e sulla notifica dei ricorsi )
Art. 100 ( Commissione provinciale per le garanzie statutarie )
Art. 101 ( Competenze della commissione provinciale per le garanzie statutarie )
Art. 102 ( Termini per le decisioni della commissione provinciale per le garanzie statutarie )
Art. 103 ( Elezione della commissione centrale per le garanzie statutarie di prima istanza e della commissione centrale per le garanzie statutarie di seconda istanza )
Art. 104 ( Competenze della commissione centrale per le garanzie statutarie di prima istanza )
Art. 105 ( Termini per le decisioni della commissione centrale per le garanzie statutarie di prima istanza – Presa d’atto del tacito accoglimento del ricorso )
Art. 106 ( Competenze della commissione centrale per le garanzie statutarie di seconda istanza )
Art. 107 ( Termini per le decisioni della commissione centrale per le garanzie statutarie di seconda istanza – Presa d’atto del tacito accoglimento del ricorso )
Art. 108 ( Esame dei ricorsi – Ricusazione )
Art. 109 ( Esecuzione delle decisioni )
CAPO II – Infrazioni disciplinari
SEZIONE I – Misure disciplinari
Art. 110 ( Misure disciplinari )
Art. 111 ( Il richiamo )
Art. 112 ( La sospensione )
Art. 113 ( L’espulsione )
Art. 114 ( Domanda di riammissione al Partito )
SEZIONE II – Gli organi disciplinari
Art. 115 ( Organi disciplinari )
Art. 116 ( Elezione dei probiviri )
Art. 117 ( Incompatibilità dei probiviri )
Art. 118  ( Competenza disciplinare della Direzione nazionale e della Direzione provinciale )
SEZIONE III – Procedimento disciplinare
Art. 119 ( Promozione del procedimento disciplinare e gradi di giurisdizione )
Art. 120 ( Ricusazione – Suddivisione dei componenti del Collegi dei probiviri nelle sezioni )
Art. 121 ( Garanzie per la difesa del socio – Contestazione addebiti – Notifica )
Art. 122 ( Termini per le decisioni dei collegi dei probiviri )
Art. 123 ( Termini per la impugnazione )
CAPO III – Norme comuni agli organi disciplinari e di garanzia statutaria
Art. 124 ( Quorum per la validitˆ delle decisioni dei collegi dei probiviri e delle commissioni per le garanzie statutarie )
Art. 125 ( Sospensione dei termini per le impugnazioni )
Art. 126  ( Segretario delle commissioni centrali e dei collegi dei probiviri )
TITOLO VII RAPPRESENTANZA LEGALE E GESTIONE FINANZIARIA
Art. 127 ( Rappresentanza legale del Partito ai vari livelli – Mandati del Segretario amministrativo -Commissione amministrativa )
Art. 128 ( Gestione finanziaria e rendiconto )
Art. 129 ( Finanziamenti del Partito )
TITOLO VIII ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO ALL’ESTERO
Art. 130  ( Organi del Partito )
Art. 131  ( Costituzione della Sezione )
Art. 132 ( Costituzione, elezione e competenze del Comitato nazionale )
Art. 133  ( Il Congresso )
TITOLO IX ADESIONE DELLA DC ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Art. 134 ( Adesione della DC italiana alla U.M.D.C., alla U.E.D.C. e al P.P.E. )
TITOLO X NORME FINALI
Art. 135 ( Modifica dello Statuto )
Art. 136 ( Regolamenti )
Art. 137 ( Referendum tra gli iscritti )
Art. 138 ( Commissioni elettorali )
Art. 139 ( Rappresentanti di lista )
Art. 140 ( Rinvio )

LO STATUTO

TITOLO I SOCI
Art. 1 ( Requisiti )
Sono soci delle Democrazia Cristiana i cittadini italiani che, aderendo liberamente ai suoi ideali ed alla sua azione politica, ne facciano domanda ed abbiano compiuto i 16 anni di età.
Art. 2 ( Diritti dei soci )
I soci hanno il diritto di partecipare all’attività del Partito, di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorrere alla elezione degli organi statutari.
I soci possono accedere alle cariche del Partito ed essere candidati alle elezioni politiche ed amministrative, in base alle norme del presente Statuto e dei regolamenti.
I soci possono esercitare l’elettorato attivo dopo quattro mesi dalla loro iscrizione. I soci che abbiano maturato un’anzianità di iscrizione di almeno sei mesi possono assumere carich4e sociali.
L’anzianità di iscrizione si computa: dalla data di presentazione per le domande presentate entro il 30 settembre di ogni anno; dal 1¡ gennaio dell’anno successivo, per le domande presentate dal 1¡ ottobre al 31 dicembre.
In occasione dei congressi comunali, istituzionali, locali, provinciali, regionali e nazionale del Partito, per garantire la legittimità della base elettorale hanno diritto al voto solo i soci regolarmente iscritti entro l’anno precedente quello della delibera di convocazione del congresso e che abbiano preventivamente rinnovato la tessera dell’anno in corso.
I nuovi soci debbono comunque aver maturato le anzianità previste per l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo.
Art. 3 ( Doveri dei soci )
Ogni socio è tenuto all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli
organi statutari e deve concorrere alla loro attuazione ed a quella del programma e della
linea politica della Democrazia Cristiana.
In particolare è tenuto a:
a) partecipare attivamente alla vita del Partito, assolvendo i compiti affidatigli;
b) Svolgere una costante azione di presenza politica negli ambienti nei quali vive e opera;
c) Garantire l’unità operativa del Partito ed astenersi da ogni azione e da ogni atteggiamento che possa essere di nocumento alla Democrazia Cristiana;
d) Tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
e) Rispettare le norme di convivenza democratica ed i diritti delle minoranze;
f) Tenere un’irreprensibile condotta morale e politica;
g) Concorrere, secondo le proprie possibilità a sostenere economicamente il Partito.
TITOLO II L’ISCRIZIONE AL PARTITO
CAPO I – Il tesseramento
Art. 4 ( Norme per il tesseramento )
Il tesseramento è aperto dal 1¡ gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i nuovi soci. Le operazioni relative al rinnovo delle iscrizioni si svolgono dal 1 gennaio al 30 aprile di ogni anno.
Al socio spetta di diritto il rinnovo dell’iscrizione.
La Direzione nazionale del Partito emana le norme per l’attuazione del tesseramento, fissa l’importo della tessera e delle quote differenziate obbligatorie annuali. Eventuali modifiche devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno.
L’importo della tessera è integrato da un contributo per l’attività, annuo, libero, ma orientativamente graduato secondo livelli suggeriti di anno in anno dalla stesa Direzione nazionale.
Il contributo per l’attività sarà versato direttamente ed interamente alla Sezione di appartenenza.
L’importo della tessera sarà versato per intero agli uffici della Direzione nazionale che lo ripartirà tra centro e periferia, con ristorno immediato, secondo quanto previsto all’art. 129 del presente statuto.
L’invio della tessera è curato dalla Direzione nazionale.
Al nuovo socio viene inviata insieme alla tessera una copia dello Statuto.
Il Movimento Giovanile tessera autonomamente i giovani dai 14 ai 16 anni di età.
Art. 5 ( Modalità per la presentazione della domanda )
La domanda di iscrizione, sottoscritta dall’ispirante socio, è presentata personalmente alla competente Sezione territoriale o di ambiente con il contestuale versamento della quota di iscrizione.
La domanda può altresì essere presentata, sempre di persona, al Comitato circoscrizionale o al Comitato comunale ovvero in occasione di manifestazioni di Partito di particolare rilievo nel corso delle quali gli organi di Partito promuovano campagne di tesseramento.
Una seconda copia della domanda, sottoscritta dall’aspirante socio, e controfirmata dal ricevente l’originale della domanda presentata, deve essere tassativamente e
contestualmente inviata per raccomandata, a cura dell’aspirante socio, al funzionario della Direzione nazionale, segretario della commissione provinciale per il controllo del tesseramento, il quale provvede a registrarla.
Quando esistono impedimenti a presentare la domanda secondo le procedure previste ai comma precedenti, l’aspirante socio può farlo personalmente, o tramite raccomandata al Segretario della Sezione competente.
La inosservanza delle norme di cui ai precedenti comma prevede irricevibile la domanda Nella domanda di adesione l’aspirante socio deve indicare la Sezione territoriale o d’ambiente alla quale intende iscriversi.
Nel caso do domanda di adesione di aspirante socio alla Sezione d’ambiente, il funzionario della Direzione nazionale, segretario della commissione provinciale per il controllo del tesseramento, deve provvedere a trasmettere per raccomandata una copia della domanda medesima, entro dieci giorni, al Segretario della Sezione territoriale ove il nuovo socio ha la residenza anagrafica.
Le domande di iscrizione di aspiranti soci che abbiano ricoperto ai livelli comunale,provinciale, e nazionale, cariche di rilievo o di rappresentanza in altri partiti o che siano stati candidati in liste presentate senza il consenso del Partito, devono essere sottoposte preventivamente, per il parere, rispettivamente alla direzione comunale, provinciale, regionale e nazionale.
Le domande di iscrizione dei giovani dai 14 ai 16 anni possono essere raccolte con le modalità indicate nei comma precedenti anche dagli organi di Partito preposti al
tesseramento i quali provvedono a trasmetterle ai competenti organi del Movimento Giovanile.
Art. 6 ( Iscrizione e residenza )
E’ territorialmente competente la Sezione nel cui territorio il cittadino ha la residenza anagrafica.
Si può derogare alla norma di cui al precedente comma per gli emigrati all’estero, i Parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, secondo modalità determinate da apposito regolamento.
Il cambiamento di residenza anagrafica comporta il trasferimento d’ufficio del socio in una Sezione territoriale alla Sezione di nuova competenza.
La cessazione delle condizioni di appartenenza alla Sezione d’ambiente comporta il trasferimento di ufficio alla nuova Sezione d’ambiente alla quale il socio ha diritto di appartenere oppure alla Sezione territoriale competente.
Il socio può chiedere il trasferimento dalla Sezione territoriale alla Sezione d’ambiente competente, o viceversa, nel primo quadrimestre di ogni anno.
Art. 7 ( Effetti della domanda di ammissione )
La Direzione sezionale, non oltre 30 giorni dal ricevimento della domanda dell’aspirante socio, deve riunirsi per prenderne atto; può opporsi all’iscrizione producendo ricorso alla commissione provinciale per il controllo del tesseramento. La decisione del ricorso deve essere adottata a maggioranza dei suoi componenti e annotata, a cura del Segretario di Sezione, nell’albo sezionale degli aspiranti soci e notificata all’interessato personalmente o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, non oltre sette giorni dall’adozione.
Il Segretario della Sezione, nello stesso termine, deve provvedere ad inviare copia del verbale della riunione della Direzione nazionale, segretario della commissione provinciale per il controllo del tesseramento.
In caso di mancata presa d’atto della domanda di iscrizione da parte della Direzione sezionale di cui al primo comma, il funzionario della Direzione nazionale, segretario della commissione provinciale, che provvede a registrare la seconda copia della domanda,rimette la stessa alla commissione provinciale per il controllo del tesseramento. Fino alla decisione della commissione l’efficacia dell’iscrizione è sospesa Nell’ipotesi di cui al precedente comma, qualora la commissione provinciale non decida entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l’iscrizione del nuovo socio si intende operante e la Direzione nazionale provvede direttamente all’invio della tessera al socio.
Art. 8 ( Cause ostative all’iscrizione al Partito )
Non possono essere iscritti al Partito coloro che non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle del Partito.
Sono esclusi dal Partito coloro i quali appartengano ad associazioni massoniche.
Nei casi dubbi spetta alla Direzione nazionale la decisione sulle compatibilità dell’appartenenza alle singole associazioni o movimenti.
Art. 9 ( Pubblicità dell’elenco degli iscritti e degli elettori )
Ogni socio ha diritto di consultare l’elenco degli iscritti e degli elettori della propria Sezione.
Ogni dirigente o componente di organi collegiali del Partito ha diritto di consultare e fare copia dell’elenco degli iscritti e degli elettori delle sezioni rientranti nella competenza territoriale dell’organo del quale egli fa parte.
In ogni Sezione deve essere affisso l’albo degli aspiranti soci e degli elettori, a cura del Segretario, che provvede ad aggiornarlo nel termine di sette giorni dalla ricezione delle domande e delle adesioni. Entro lo stesso termine il Segretario provvede ad inviare copia dell’elenco degli aspiranti soci e degli elettori al Comitato provinciale.
Presso ogni Comitato provinciale deve essere tenuto costantemente aggiornato, a cura del funzionario della Direzione nazionale a disposizione dei soci che ne facciano richiesta, l’elenco degli aspiranti soci, dei nuovi iscritti ed elettori di ciascuna Sezione.
CAPO II – Le commissioni per il controllo del tesseramento
Art. 10 ( Commissioni provinciali per il controllo del tesseramento: costituzione e competenze )
E’ costituita presso ogni Comitato provinciale la commissione per il controllo del tesseramento eletta a scrutinio segreto dal Comitato nella sua prima seduta.
L’elezione della commissione deve avvenire entro 30 giorni dall’elezione degli organi provinciali. Ove non si provveda, la commissione è nominata dalla commissione centrale per il controllo del tesseramento.
La commissione è composta da 8 componenti effettivi e 4 supplenti, scelti fra persone che abbiano particolarmente illustrato il Partito nel campo sociale e politico, non ricoprano incarichi esecutivi di Partito e non siano componenti di assemblee elettive nazionali, regionali, provinciali, e dei comuni capoluogo.
Per la elezione della commissione vengono presentate due liste, una per la maggioranza e una per la minoranza; per la formazione di tali liste ciascun componente di maggioranza del Comitato provinciale può indicare due nominativi, per la sua lista, scegliendoli tra gli iscritti di cui al terzo comma del presente articolo; egualmente procedono i componenti di minoranza del Comitato provinciale.
Le liste dei candidati devono contenere un numero di nominativi pari almeno al doppio dei componenti da eleggere. Ciascun membro di Comitato provinciale può esprimere due preferenze nella lista che ha contribuito a formare.
Risultano eletti come effettivi i quattro candidati della lista di maggioranza e i quattro di quella di minoranza che ottengono il maggior numero di voti e come supplenti i due candidati della lista della lista di maggioranza e i due di quella di minoranza che li seguono nella graduatoria.
Il Presidente della commissione viene eletto tra i componenti effettivi a maggioranza assoluta dei componenti l’organo.
I membri effettivi, in caso di assenza alle singole sedute, sono sostituiti da un pari numero di componenti supplenti, secondo la graduatoria di elezione.
La commissione è competente a:
a) provvedere agli adempimenti conseguenti a quanto previsto dal penultimo comma dell’art. 7;
b) decidere i ricorsi di cui al primo comma dell’art. 7;
c) promuovere ispezioni alle selezioni sullo svolgimento del tesseramento;
d) nominare i commissari al tesseramento; la nomina è obbligatoria quando si verifichino casi nei quali è stata impedita volontariamente all’aspirante socio la presentazione della domanda e quando siano stati riscontrati gravi atti di irregolarità;
e) verificare le liste degli aventi diritto al voto nelle elezioni sezionali, predisposte dagli uffici del Partito, decidendo sui ricorsi in merito ai soci, agli aspiranti soci e agli elettori;
f) formulare proposte al Comitato provinciale in ordine allo stato e all’andamento del tesseramento.
La commissione delibera a maggioranza semplice.
In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Non possono far parte della commissione il Segretario provinciale e il dirigente organizzativo provinciale.
Su ogni questione, deve essere richiesto il parere scritto al dirigente organizzativo provinciale e, ove trattasi di ricorsi relativi a soci appartenenti ai Movimenti, ai rispettivi delegati provinciali; i pareri devono essere espressi entro il termine massimo di dieci giorni dalla comunicazione.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal funzionario della Direzione nazionale presso il Comitato provinciale. Lo stesso informa la commissione
sull’andamento del tesseramento nelle varie sezioni sottoponendo l’elenco delle domande ricevute e registrate e segnalando, alla scadenza dei termini previsti dal primo comma dell’art.7, l’eventuale inerzia della Direzione sezionale.
Art. 11 ( Commissione centrale per il controllo del tesseramento: costituzione e competenze )
E’ costituita la commissione centrale per il controllo del tesseramento eletta dal Consiglio nazionale nella sua prima seduta.
La commissione è formata da 9 componenti effettivi e 5 supplenti scelti fra persone che abbiano particolarmente illustrato il Partito nel campo sociale e politico, non ricoprano incarichi esecutivi di Partito di livello provinciale o superiore e non siano componenti di assemblee elettive politiche nazionali, regionali e provinciali e dei comuni capoluogo.
La lista dei candidati formata dal Consiglio nazionale deve contenere un numero di nominativi pari almeno al doppio dei componenti da eleggere; le candidature per la
formazione della lista debbono essere sottoscritte da almeno quattro consiglieri nazionali.
Ciascun consigliere nazionale può votare per un candidato.
Risultano eletti come effettivi i 9 candidati che ottengono il maggior numero dei voti e come supplenti, i 5 che li seguono nella graduatoria.
I componenti effettivi, in caso di assenza alle singole sedute, sono sostituiti da un numero pari di membri supplenti, secondo la graduatoria di elezione.
I componenti effettivi in caso di impedimento, dimissioni o decadenza sono sostituiti da un apri numero di membri supplenti secondo la graduatoria di elezione fino ad
esaurimento della lista. Il Consiglio nazionale provvede all’eventuale integrazione.
Il Presidente della commissione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti, tra i membri effettivi.
La commissione è competente a:
a) controllare la regolarità delle operazioni di tesseramento compiute dagli ufficiali centrali;
b) decidere i ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni provinciali per il controllo del tesseramento;
c) decidere i ricorsi diretti alle commissioni provinciali nei casi previsti dal penultimo comma dell’art. 12;
d) decidere i ricorsi avverso l’iscrizione di nuovi soci avvenuta ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 7;
e) promuovere ispezioni ai comitati provinciali sullo svolgimento del tesseramento e nominare, con provvedimento motivato, i commissari al tesseramento. La nomina del
commissario è obbligatoria qualora la commissione provinciale per il controllo del tesseramento non adempia ai propri compiti istituzionali.
f) nominare la commissione provinciale per il controllo del tesseramento, nel caso che non vi abbia provveduto il Comitato provinciale a norma del secondo comma dell’art. 10;
g) deferire al Collegio centrale dei probiviri di prima istanza i colpevoli di violazioni dolose in materia di tesseramento che si concretino in gravi atti di indisciplina;
h) formulare proposte alla Direzione nazionale in ordine allo stato e all’andamento del tesseramento.
Su ogni questione, deve essere richiesto il parere scritto al Dirigente organizzativo nazionale il quale deve esprimere il proprio parere entro il termine massimo di dieci giorni dalla comunicazione.
CAPO III – Ricorsi relativi al tesseramento- Disposizioni comuni alle commissioni per il controllo del tesseramento.
Art. 12 ( Ricorsi alla commissione provinciale per il controllo del tesseramento )
Ogni socio nell’ambito della propria provincia può ricorrere avverso l’iscrizione di un nuovo socio alla commissione per il controllo del tesseramento. Il ricorso deve essere presentato personalmente o inviato a mezzo di raccomandata non oltre trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione nell’albo sezionale o dell’avvenuta registrazione prevista dal terzo comma dell’art. 5 del nominativo dell’aspirante socio.
La commissione provinciale per il controllo del tesseramento decide non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
Qualora la commissione provinciale non decida entro il termine di cui al precedente comma, il segretario della commissione stessa deve trasmettere entro sette giorni il ricorso alla commissione centrale per il controllo del tesseramento che ne assume la competenza informandone il ricorrente.
Ove il segretario della commissione non provveda il ricorrente può inviare direttamente copia del ricorso alla commissione centrale.
Art. 13 ( Ricorsi alla commissione centrale per il controllo del tesseramento )
Avverso la decisione della commissione provinciale, adottata ai sensi dell’art.12, è ammesso ricorso da parte del ricorrente e comunque, in ogni caso, da parte degli aventi diritto di primo grado, da presentarsi alla commissione centrale per il controllo del tesseramento non oltre dieci giorni dalla notifica.
La commissione centrale decide in via definitiva non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
Analogo termine è concesso alla commissione centrale non decisi dalla commissione provinciale, pervenuti alla sua competenza tramite il segretario della commissione
provinciale ai sensi dell’ultimo comma dell’art.12, nonchè per i ricorsi avverso le iscrizioni di nuovi soci avvenute ai sensi dell’ultimo comma dell’art.7.
Qualora la commissione centrale non decida nel termine prescritto, l’iscrizione del nuovo socio è operante.
Art. 14 ( Procedure eccezionali in materia di tesseramento )
Il Segretario Politico, in casi di particolare gravità, può proporre alla Direzione nazionale del Partito di adottare decisioni sull’efficacia delle iscrizioni avvenute nell’ultimo anno se, nei termini fissati, la Sezione o altro socio non hanno proposto ricorso avverso la nuova iscrizione.
La Direzione nazionale può inoltre adottare speciali procedure in materia di tesseramento allorchè le relative operazioni abbiano dato luogo a situazioni che giustifichino l’eccezionalità dell’intervento.
Art. 15 ( Esame dei ricorsi – Ricusazione – disposizioni relative alle notifiche )
Per l’esame dei ricorsi, la partecipazione dei singoli componenti della commissione alle decisioni e la ricusazione dei membri stessi si applichino le norme di cui all’art. 108.
Le decisioni delle commissioni provinciale e centrale per il controllo del tesseramento vanno notificate d’ufficio agli interessati personalmente o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine di dieci giorni dalle decisioni.
Il segretario della commissione provvede alla notifica delle decisioni alla sezione che ha raccolto la domanda di iscrizione. Il segretario della commissione provinciale provvede d’ufficio ad informare gli interessati del passaggio del ricorso alla competenza dell’organo superiore e nei casi previsti dall’ultimo comma dell’art.13 il segretario della commissione centrale provvede a notificare agli interessati che l’iscrizione del nuovo socio è operante.
TITOLO III
CAPO I
CAPO II – Convocazione degli organi
Art. 22 ( Convocazione e autoconvocazione degli organi collegiali )
Gli organi collegiali del Partito devono riunirsi:
a) entro quindici giorni dalla loro elezione per procedere agli adempimenti previsti dallo Statuto;
b) entro venti giorni dalla richiesta presentata, indicando l’O.d.G., da almeno 1/5 dei suoi componenti aventi voto deliberativo;
c) periodicamente, secondo le disposizioni dello Statuto.
Le richieste di cui ai precedenti comma devono essere notificate agli organi superiori competenti di cui all’art. 31.
Ove non si provveda alla convocazione sette giorni prima del termine previsto per la riunione, vi provvede l’organo superiore competente secondo quanto disposto dall’art. 31.
Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera b) del presente articolo, il primo dei firmatari della richiesta può procedere direttamente alla convocazione.
Art. 23 ( Convocazione e autoconvocazione delle assemblee di Sezione )
L’assemblea di Sezione è convocata almeno quattro volte l’anno dal Segretario di Sezione.
Gli avvisi di convocazione devono essere inviati, affissi o pubblicati secondo le norme previste dai regolamenti, a pena di nullità delle assemblee; delle eventuali votazioni, deve essere data espressa indicazione nell’avviso di convocazione dell’assemblea.
L’assemblea di Sezione deve essere altresì convocata entro venti giorni quando lo richiede almeno 1/10 dei soci o 1/5 dei componenti la Direzione sezionale, aventi voto deliberativo con motivazione scritta, nella quale deve essere indicato se sarˆ proposta la votazione di sfiducia. In tal caso la richiesta deve essere notificata al Segretario comunale; nel caso di sezioni comunali al Segretario provinciale.
Il Segretario di Sezione è tenuto, qualora eguale richiesta non sia già avanzata nei 90 giorni precedenti, a convocare l’assemblea entro 20 giorni dalla richiesta.
In caso di inottemperanza degli obblighi di convocazione, il Segretario decade automaticamente e la Direzione comunale o provinciale, nel caso di sezioni comunali,
nomina un commissario incaricato della convocazione della assemblea per il rinnovo delle cariche entro 30 giorni. Il commissario è scelto tra una rosa di tre persone iscritte nella provincia, con almeno 10 anni di anzianità, indicate dagli iscritti che hanno richiesto la convocazione.
Il Segretario di sezione, decaduto per cause derivanti dal mancato rispetto del presente articolo, non rieleggibile nell’incarico per un biennio.
Art. 24 ( Convocazione su richiesta degli organi preposti al coordinamento )
Gli organi collegiali del Partito e le assemblee ordinarie di Sezione devono essere convocati quando lo richieda il segretario dell’organo immediatamente superiore.
Ove non provveda entro trenta giorni il Segretario richiedente potrà effettuare direttamente la convocazione.
CAPO III – Incompatibilità- decadenza e sfiducia
Art. 25 ( Incompatibilità tra incarichi di Partito e incarichi pubblici )
L’incarico di Segretario di Sezione è incompatibile con quello di Segretario provinciale e di Sindaco del comune nel cui territorio è compresa la sezione.
L’incarico di segretario circoscrizionale è incompatibile con quello di Presidente del Consiglio circoscrizionale.
L’incarico di Segretario del Comitato comunale è incompatibile con quello di Sindaco, di Assessore comunale, di Capo gruppo consiliare comunale e di Segretario provinciale.
L’incarico di Segretario provinciale e di Segretario del Comitato comunale di città capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50.000 abitanti è incompatibile con quello di Deputato, di Senatore, di consigliere regionale, di Sindaco, di Assessore o Capo gruppo consiliare del comune capoluogo, di Presidente, Assessore o Capo gruppo consiliare della Amministrazione provinciale, di Presidente e componente dei comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali, nonchè di Presidente di enti pubblici e di enti di nomina, diretta o indiretta, comunale, provinciale, regionale o statale.
L’incarico di Segretario regionale è incompatibile con quello di Deputato, di Senatore, di Presidente del consiglio regionale, di Presidente della giunta regionale, di Assessore e Capo gruppo consiliare regionale, di Presidente di enti pubblici di nomina, diretta o
indiretta, comunale, provinciale, regionale o statale, di Presidente, assessore o capogruppo consiliare dell’Amministrazione provinciale, di segretario provinciale del Partito e di Sindaco di capoluogo di provincia.
L’incarico di componente di giunta comunale di comune di capoluogo, di componente di giunta provinciale e regionale è incompatibile con l’appartenenza alle direzioni provinciali e regionale.
L’incarico di Presidente e di componente di comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali è incompatibile con l’incarico di componente di Direzione provinciale e regionale: l’incarico di Presidente e di componente di sezione decentrata di comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali incompatibile con l’incarico di Segretario di Comitato comunale di città capoluogo di provincia.
L’incarico di presidente di enti pubblici economici il cui bilancio sia superiore al miliardo, di nomina comunale, provinciale, regionale e statale, è incompatibile con l’incarico di componente di Direzione provinciale e regionale.
L’incarico di Presidente dell’Amministrazione provinciale e di Sindaco di comune capoluogo è incompatibile con quello di Presidente di enti pubblici ed economici, salvo quelli la cui presidenza gli competa di diritto.
L’incarico di Segretario del Comitato comunale di città di capoluogo di provincia, di Segretario provinciale e di Segretario regionale, di Parlamentare europeo e nazionale è incompatibile con l’incarico di Presidente o di componente del comitato di gestione di unità sanitaria locale.
L’incarico di componente la Direzione nazionale è incompatibile con l’appartenenza al governo della Repubblica e con la presidenza di enti nazionali di nomina statale.
Le incompatibilità previste dal presente articolo si applicano anche ai componenti di diritto di organi collegiali limitatamente al periodo in cui ricoprono gli incarichi pubblici incompatibili con quelli del partito.
Art. 26 ( Incompatibilità tra le cariche di Segretario provinciale e regionale e di consigliere regionale e la candidatura alle elezioni europee, politiche e regionali )
Il Segretario provinciale, che abbia ricoperto la carica nei sei mesi precedenti la data prevista per le elezioni, non può essere candidato al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale e al Consiglio regionale.
Il Segretario regionale che abbia ricoperto la carica nei sei mesi precedenti la data prevista per le elezioni, non può essere candidato al Parlamento europeo e la Parlamento nazionale. Il Segretario provinciale, inoltre, non può essere candidato qualora non si sia dimesso entro sette giorni dallo scioglimento anticipato delle Camere o del Consiglio regionale. Il Segretario regionale, inoltre, non può essere candidato qualora non si sia dimesso entro sette giorni dallo scioglimento anticipato delle Camere. Il Consigliere regionale che abbia ricoperto la carica nei sei mesi precedenti la data prevista per le elezioni non può essere candidato al Parlamento europeo ed al Parlamento nazionale.
Il Consigliere regionale, inoltre, non può essere candidato qualora non si sia dimesso entro sette giorni dallo scioglimento anticipato delle Camere.
Art. 27 ( Decadenza dagli organi collegiali )
Da ogni incarico, fatta eccezione per quello di Segretario circoscrizionale, comunale, provinciale, regionale e Politico, si decade anche prima della normale scadenza in seguito a voto di sfiducia espresso, su ordine del giorno, dalla maggioranza assoluta dei componenti l’organo che ha proceduto all’elezione.
L’ordine del giorno deve essere sottoscritto da almeno 1/5 dei componenti l’organo competente, che deve riunirsi e deve discuterlo non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione. La votazione sull’ordine del giorno di sfiducia deve avvenire per appello nominale. In caso di mancata convocazione, si deve provvedere alla convocazione medesima, secondo quanto disposto dall’art. 22.
Art. 28 ( Decadenza in caso di incompatibilità )
In tutti i casi di incompatibilità tra incarichi di partito e incarichi previsti dallo Statuto, si decade automaticamente dall’incarico di partito trascorsi trenta giorni dal verificarsi della incompatibilità.
Nei caso di incompatibilità tra incarichi di partito, trascorsi trenta giorni dal verificarsi della incompatibilità, si decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza. Nei casi di cumulo tra cariche pubbliche, trascorsi trenta giorni dal verificarsi dell’incompatibilità, il socio è sospeso per cinque anni dall’elettorato passivo ed è escluso dalla candidatura per le elezioni politiche e amministrative.
La violazione della norma di cui al primo comma comporta la nullità degli atti posti in essere da chi si trova in situazione di incompatibilità e dagli organi collegiali alle cui deliberazioni egli abbia preso parte.
Art. 29 ( Impedimento, dimissioni, decadenza del Segretario di Sezione, circoscrizionale, comunale, provinciale e regionale)
In caso di inadempimento, di dimissioni o di decadenza del Segretario di Sezione, circoscrizionale, comunale, provinciale e regionale, i rispettivi comitati sono convocati entro trenta giorni, dal primo degli eletti fra i componenti in carica, allo scopo di eleggere il nuovo Segretario a scrutinio segreto e maggioranza dei 2/3 dei componenti, nella prima votazione, ed a maggioranza assoluta nella successiva.
La seconda votazione deve svolgersi entro otto giorni dalla prima. Qualora nessun candidato sia eletto, la Direzione dell’organo superiore nomina un
commissario per la convocazione delle assemblee e dei relativi congressi la cui elaborazione deve avvenire entro due mesi.
Art. 30 ( Gestioni commissariali )
In caso di scioglimento degli organi del Partito e dei movimenti, la durata della gestione non può eccedere i sei mesi e può essere rinnovata una sola volta per gravi e provate
ragioni.
La delibera di nomina e di eventuale proroga della gestione commissariale deve essere comunicata alla Direzione nazionale entro dieci giorni, a pena di nullità della
deliberazione; copia della delibera deve essere inviata anche all’organo superiore.
Trascorso il termine di cui al primo comma, il commissario decade automaticamente. Gli atti posti in essere successivamente sono nulli.
Alla scadenza del termine della gestione commissariale, in caso di mancato rinnovo dell’organo, si deve provvedere alla nomina di un commissario incaricato di procedere agli adempimenti relativi al rinnovo dell’organo medesimo, secondo quanto disposto dall’art.31.
Art. 31 ( Nomina dei commissari per il compimento dei singoli atti )
I commissari per il compimento dei singoli atti sono nominati:
a) dalla Direzione nazionale, per gli atti di competenza dei comitati regionali;
b) dalla Direzione regionale, per gli atti di competenza dei comitati provinciali;
c) dalla Direzione provinciale per gli atti di competenza dei comitati istituzionali locali e comunali;
d) dalla direzione comunale, per gli atti di competenza dei comitati circoscrizionali e delle sezioni.
Qualora gli organi di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente non provvedano allanomina dei commissari, entro il termine di trenta giorni, vi provvede direttamente l’organo superiore.
CAPO IV – Componenti di diritto di organi collegiali
Art. 32 ( Partecipazione degli eletti agli organi collegiali )
Ogni qualvolta nello Statuto o nei regolamenti è prevista la partecipazione di diritto ad organi collegiali, anche se con voto consultivo, del Presidente del Consiglio o della Giunta regionale, del Presidente dell’Amministrazione provinciale o del Sindaco, qualora i titolari di queste cariche non siano iscritti al Partito, partecipano ai suddetti organi collegiali con gli stessi poteri, gli iscritti che siano vice presidenti o, in mancanza, un assessore designato dagli assessori democratico – cristiani oppure, in mancanza, il capo gruppo dc.
CAPO V – La Sezione
Art. 33 ( Competenze – Sezione territoriale e sezione d’ambiente )
I soci partecipano alla vita del Partito mediante la Sezione che l’organo di base del Partito. La Sezione indirizza l’attività dei soci e svolge azione di formazione, di presenza e di proposta politica; essa luogo di impegno attivo e di servizio.
La Sezione è territoriale o d’ambiente. E’ Sezione territoriale quella costituita in un territorio corrispondente a circoscrizioni amministrative o a un territorio comprendente,per intero, uno o pi seggi elettorali. E’ Sezione d’ambiente quella che riunisce soci appartenenti ad un ambiente di lavoro, ed a uno stesso centro di attività culturale, sociale o di associazionismo.
Gli iscritti alle sezioni d’ambiente possono partecipare anche al dibattito e contribuire alle iniziative politiche della sezione territoriale corrispondente al luogo della loro residenza anagrafica. L’assemblea sezionale è aperta agli elettori che abbiano sottoscritto l’adesione ai valori ed ai programmi della Democrazia Cristiana.
Art. 34 ( Costituzione di nuove sezioni )
Le sezioni devono essere costituite da almeno 15 soci che risiedono nel territorio oppure che operino negli ambienti di lavoro o nello stesso centro di attività culturale, sociale o di associazionismo.
Nuove sezioni possono essere costituite dalla direzione provinciale o della Direzione comunale.
La costituzione delle sezioni territoriali e d’ambiente è ratificata dal Comitato provinciale, sentito il Comitato comunale, entro 60 giorni dalla richiesta.
Le sezioni territoriali devono comprendere uno o pi seggi elettorali per intero; le sezioni d’ambiente non possono essere più di una per ogni luogo di lavoro o centro di attività. Il regolamento stabilisce le modalità per la costituzione di una nuova Sezione e le norme relative al coordinamento delle sezioni ai vari livelli.
Art. 35 ( Organi della Sezione )
Organi della Sezione sono:
a) l’assemblea;
b) il Segretario;
c) la Direzione.
Art. 36 ( Competenze dell’assemblea sezionale )
L’assemblea è l’organo deliberante della Sezione ed ha il compito di:
a) eleggere il Segretario di Sezione;
b) eleggere la Direzione sezionale;
c) concorrere all’elezione degli organi del Partito;
d) approvare la relazione annuale del segretario di Sezione e del segretario amministrativo e le linee programmatiche sulle attività sezionali;
e) discutere su argomenti di carattere politico, nonchè su quelli di carattere amministrativo
di interesse della comunità locale e sui problemi organizzativi della Sezione;
f) formulare proposte al Comitato circoscrizionale, al Comitato comunale e al Comitato provinciale sui programmi e sugli orientamenti per le elezioni amministrative.
Art. 37 ( Competenze del Segretario sezionale )
Il Segretario:
a) rappresenta la Sezione e ne promuove ed indirizza l’attività;
b) convoca e presiede l’assemblea sezionale, salvo che nei casi previsti dal regolamento;
c) convoca e presiede la Direzione;
d) istituisce e coordina settori e gruppi di lavoro in relazione alle concrete esigenze di presenza politica-amministrativa del Partito nella società;
e) nomina, sentita la Direzione, uno o più vice segretari e i responsabili dei settori, scegliendoli anche al di fuori di essa.
Art. 38 ( Competenze della Direzione sezionale )
La Direzione sezionale:
a) approva annualmente, su proposta del Segretario e sulla base delle linee programmatiche deliberate dall’assemblea, il piano di lavoro della Sezione nell’ambito dei
deliberati congressuali e degli indirizzi dettati dalla Direzione nazionale e dagli organi di Partito.
b) Elegge tra i propri componenti, aventi voto deliberativo, il Segretario amministrativo,con le modalità previste dal regolamento;
c) Può indicare, con voto dei propri componenti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità iscritte al Partito, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana
Art. 39 ( Sezione unica nella circoscrizione o nel comune)
Qualora in una circoscrizione o in un comune esista una sola Sezione, questa assume i compiti del Comitato circoscrizionale o comunale.
In tal caso la Direzione sezionale assolve le competenze del Comitato circoscrizionale o del Comitato comunale ed ai suoi lavori partecipano i componenti di diritto del Comitato circoscrizionale o del Comitato comunale.
Art. 40 ( Raccordo tra le sezioni d’ambiente )
Nell’ambito dei comitati provinciali è promosso un raccordo fra le sezioni d’ambiente che operano in analoghe realtˆ di settore.
CAPO VI – Gli organi circoscrizionali del Partito
Art. 41 ( Organi circoscrizionali del Partito )
Sono organi circoscrizionali del Partito:
a) il Segretario circoscrizionale;
b) il Comitati circoscrizionale;
c) la Direzione circoscrizionale.
Art. 42 ( Costituzione, composizione ed elezione del Comitato )
Nelle circoscrizioni ove operino pi sezioni si costituisce il Comitato circoscrizionale. Il Segretario, il Comitato e due terzi dei componenti la commissione elettorale circoscrizionale sono eletti dai soci e dagli elettori di cui all’art. 17 che risiedano nel territorio circoscrizionale.
Per l’elezione e per il funzionamento dei comitati circoscrizionali si applicano le norme in vigore per i comitati comunali. Ai lavori del Comitato circoscrizionale partecipano con voto consultivo i segretari delle sezioni e i consiglieri circoscrizionali. Il Comitato circoscrizionale può indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità, iscritte al Partito, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori, in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana.
Art. 44 ( Competenze del Comitato circoscrizionale )
Il Comitato circoscrizionale attua nella circoscrizione la linea politica ed amministrativa del Comitato comunale ed è l’organo di sintesi delle istanze e dei problemi della circoscrizione.
Esso:
a) elegge la Direzione circoscrizionale e il Segretario amministrativo circoscrizionale;
b) approva le relazioni annuali del Segretario circoscrizionale e del Segretario amministrativo;
c) approva, sulla base degli indirizzi e dei programmi del Comitato comunale, le linee programmatiche di interesse comune delle sezioni della circoscrizione ed esprime gli indirizzi politico-amministrativi in ordine ai problemi di interesse circoscrizionale;
d) delibera sulle questioni politico-amministrative che ad esso vengono sottoposte dalla Direzione e dai componenti del Comitato circoscrizionale o dagli organi comunali e provinciali del Partito;
e) formula proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti la circoscrizione;
f) formula proposte al Comitato comunale e la Comitato provinciale sul programma e gli orientamenti per le elezioni amministrative;
g) nomina 1/3 dei componenti della commissione elettorale;
h) predispone la lista e le candidature al Consiglio circoscrizionale;
i) approva il programma per le elezioni circoscrizionali. Il Comitato circoscrizionale è convocato, in sessione ordinaria, ogni due mesi.
Art. 45 ( Composizione e competenze della Direzione circoscrizionale )
La Direzione circoscrizionale è formata dal Segretario circoscrizionale, dai componenti eletti dal Comitato circoscrizionale e dal Segretario amministrativo.Fanno inoltre parte della Direzione, con voto consultivo, il Presidente della circoscrizione, se iscritto al partito, ed il Capo gruppo consiliare. La Direzione circoscrizionale:
a) delibera, nel rispetto dei deliberati del Comitato circoscrizionale, sulle questioni ad esso sottoposte dagli organi superiori e dalle direzioni sezionali;
b) concorda con il gruppo consiliare e circoscrizionale le modalità per l’attuazione degli indirizzi fissati dal Comitato circoscrizionale;
c) indirizza l’azione dei consiglieri circoscrizionali.
CAPO VII – Gli organi comunali del Partito
Art. 46 ( Organi comunali del Partito )
Sono gli organi comunali del Partito:
a) il Segretario comunale;
b) il Comitato comunale;
c) la Direzione comunale.
Art. 47 (Costituzione, composizione ed elezione del Comitato )
Nei comuni in cui operano più sezioni deve essere costituito il Comitato comunale Il Comitato comunale è formato dal Segretario comunale e dai componenti eletti
direttamente, su due liste comunali da tutti i soci e dagli elettori di cui all’art. 17 residenti nel comune.
Fanno parte, inoltre, del Comitato comunale con voto consultivo:
a) i consiglieri nazionali, se iscritti in una Sezione del comune, i segretari dei comitati circoscrizionali ed i segretari delle sezioni del comune;
b) i Parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali e comunali, se iscritti in una Sezione del comune.
Il Comitato comunale può indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità, iscritte al partito, in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana.
Art. 48 ( Competenze del Segretario comunale )
Il Segretario comunale ha la rappresentanza politica del Partito nel comune. Egli promuove, indirizza e coordina l’attività delle sezioni e degli organi del Partito nel comune, sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari. In particolare:
a) convoca e presiede il Comitato e la Direzione ed è responsabile dell’esecuzione dei loro deliberati;
b) nomina, sentita la Direzione, uno o pi vice segretari e i responsabili dei settori scegliendoli anche al di fuori del Comitato;
c) promuove, d’intesa con i segretari di Sezione assemblee sezionali per la trattazione di temi politici e amministrativi e concorda ogni altra iniziativa riguardante la formazione dei soci;
d) cura i rapporti con il gruppo consiliare comunale e promuove riunioni congiunte di questi con il Comitato e con le direzioni comunali per la trattazione di questioni di comune interesse;
e) convoca almeno due volte l’anno l’assemblea dei quadri dirigenti politici e amministrativi del comune;
f) cura i rapporti con gli organismi politici, sociali ed economici del comune.
Art. 49 ( Competenze del Comitato comunale )
Il Comitato comunale svolge azione di sintesi politica e di indirizzo delle attività dei gruppi consiliari comunali ed attua nel comune la linea politica ed amministrativa del Partito.
Il Comitato comunale elegge, tra i propri componenti aventi solo voto deliberativo, a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo e, con sistema proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore ad un terzo dei componenti aventi voto deliberativo.
Il Comitato comunale inoltre:
a) approva le relazioni annuali del Segretario comunale e del Segretario amministrativo, il rendiconto finanziario dei revisori dei conti, le linee programmatiche per l’attività del Partito nel comune ed il preventivo di spesa del Comitato;
b) delibera sulle questioni politiche ed amministrative che ad esso vengono sottoposte dalle sezioni, dai comitati circoscrizionali, dalla Direzione comunale e dagli organi provinciali del Partito;
c) indica l’orientamento del Partito e indirizza l’attività dei gruppi e dei rappresentanti dc negli enti pubblici a carattere comunale;
d) delibera sui programmi dell’amministrazione comunale, sulla base dell’indirizzo politico generale del Partito;
e) approva le liste e le candidature ai consigli circoscrizionali;
f) formula proposte al Comitato provinciale sul programma e sugli orientamenti per le elezioni amministrative provinciali e per le elezioni regionali;
g) formula proposte ai comitati istituzionali locali ed al Comitato regionale per le materie di loro competenza che interessano il comune;
h) nomina i revisori dei conti di cui all’art. 128;
i) predispone la lista e le candidature al Consiglio comunale;
j) approva il programma per le elezioni comunali.
Il Comitato comunale convocato in sessione ordinaria ogni due mesi.
Art. 50 ( Composizione e competenze della Direzione comunale )
La Direzione comunale è formata dal Segretario comunale, dai componenti eletti e dal Segretario amministrativo. Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, il Segretario provinciale, il Sindaco e il Capo gruppo consiliare comunale.
La Direzione comunale:
a) approva su proposta del segretario e sulla base degli indirizzi programmatici deliberati dal Comitato, i programmi di attività del Partito nel comune, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e degli altri organi del Partito;
b) istituisce, su proposta del Segretario, commissioni di settore in relazione a concrete esigenze di presenza politica ed amministrativa del Partito nel comune, in modo da accrescere la capacità di proposta del Partito e stabilire più intense forme di rapporto con i livelli corrispondenti della società civile;
c) delibera la costituzione, divisione, fusione, soppressione e l’ampliamento delle sezioni nell’ambito del comune, da sottoporre a ratifica del Comitato provinciale;
d) delibera sulle questioni ad esso sottoposte dagli organi superiori, dalle direzioni circoscrizionali e sezionali;
e) indirizza l’azione dei consiglieri comunali;
f) verifica l’attuazione da parte dei gruppi e dei rappresentanti dc negli enti pubblici a carattere comunale degli indirizzi programmatici fissati dal Comitato comunale.
Art. 51 ( Comitati comunali dei centri con oltre 100.000 e 300.000 abitanti )
I comitati comunali dei centri urbani con popolazione superiore a 100.000 abitanti, oltre ai compiti di cui all’art. 49:
a) deliberano o procedono a ratifica delle deliberazioni relative alla costituzione, divisione, fusione, soppressione ed ampliamento delle sezioni;
b) procedono, per gravi e documentate ragioni, allo scioglimento di organi sezionali ed alla nomina di commissari;
c) istituiscono gli uffici di segreteria degli eletti, a disposizione dei consiglieri comunali e circoscrizionali al fine di assicurare il costante collegamento tra gli eletti, gli organi periferici, i soci del Partito e gli elettori.
Contro le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) e contro la negata costituzione di sezioni ammesso ricorso alla commissione centrale per le garanzie statutarie di prima istanza. I comitati comunali dei centri urbani con popolazione superiore a 300.000 abitanti hanno, in materia di tesseramento, le stesse competenze dei comitati provinciali e devono costituire la commissione comunale per il controllo del tesseramento secondo le norme di cui all’art. 10.
Art. 52 ( Iniziative per le aree metropolitane )
La Direzione nazionale, d’intesa con i comitati regionali interessati stabilisce le aree metropolitane nelle quali adottare modelli organizzativi idonei ad attivare forme di coordinamento tra i comitati comunali gravitanti nella medesima area metropolitana. Il coordinamento sarà promosso dagli organi regionali.
La Direzione nazionale, d’intesa con i comitati regionali e provinciali interessati, definisce gli indirizzi politico-programmatici per lo sviluppo della presenza e dell’iniziativa del Partito nei grandi centri urbani.
CAPO VIII – I Comitati istituzionali locali
Art. 53 ( Definizioni, competenze e struttura )
I comitati istituzionali locali promuovono e coordinano l’azione del Partito in relazione alle esigenze di presenza politico-amministrativa e delle funzioni istituzionali ai seguenti livelli:
a) la comunità montana;
b) il comprensorio;
c) l’unità sanitaria locale;
d) il distretto scolastico.
La scelta di riferimento per il Comitato istituzionale locale, le due strutture, il suo funzionamento e le modalità di elezione dei suoi organi sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Comitato regionale di intesa con i comitati provinciali, in conformità al regolamento-quadro nazionale.
CAPO IX – Gli organi provinciali del Partito
Art. 54 ( Organi provinciali del Partito )
Sono organi provinciali del Partito:
a) il Congresso provinciale:
b) il Segretario provinciale;
c) il Comitato provinciale;
d) la Direzione provinciale.
Art. 55 ( Il Congresso provinciale: composizione,competenze periodicità )
Il Congresso provinciale è l’assemblea dei delegati eletti. I delegati eletti da tutti i soci nelle sezioni della provincia e dai consiglieri provinciali e
comunali su liste concorrenti presentate per circoscrizioni elettorali o gruppi di circoscrizioni elettorali contigue, ognuno dei quali deve includere un territorio
comprendente almeno il quindici per cento della popolazione dell’intera provincia. Nelle regioni nelle quali siano previsti collegi plurinominali i comitati provinciali possono suddividere i collegi stessi secondo i criteri fissati dal comma precedente.
Le decisioni di cui ai precedenti comma debbono essere adottate dal Comitato provinciale a maggioranza del sessanta per cento dei componenti. Al Congresso provinciale partecipano, con solo diritto di parola, i componenti del Comitato provinciale e gli esponenti di associazioni e formazioni sociali i quali si ispirino
ai principi ideali della Democrazia Cristiana.
Il Congresso è ordinario e straordinario.
Il Congresso provinciale ordinario, autorizzato dal Consiglio nazionale, si riunisce ogni due anni:
a) per discutere le relazioni del Comitato provinciale ed i temi del Congresso:
b) per proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica provinciale del Partito in armonia con l’indirizzo politico determinato dal Congresso nazionale;
c) per eleggere il Segretario e il Comitato provinciale;
d) per eleggere i due terzi dei componenti la commissione elettorale provinciale.
Il Congresso provinciale straordinario si riunisce, con specifico ordine del giorno, per delibera della Direzione nazionale la quale deve decidere sulla convocazione quando ne faccia richiesta un numero di assemblee sezionali che rappresentino almeno un terzo dei voti conseguiti dal Partito nella provincia, oppure quando la richiesta medesima provenga dal Comitato provinciale e sia stata deliberata la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 56 ( Competenze del Segretario provinciale )
Il Segretario provinciale ha la rappresentanza politica del Partito nella provincia. Egli promuove e indirizza l’attività degli organi del Partito ed impartisce le direttive sull’attività e sull’organizzazione nella provincia sulla base delle deliberazioni dei componenti statutari.
In particolare:
a) convoca e presiede il Comitato, la Direzione e la Giunta esecutiva ed responsabile dell’esecuzione dei loro deliberati;
b) nomina, sentita la Direzione, uno o pi vice segretari e i dirigenti dei vari uffici, scegliendoli anche al di fuori del Comitato;
c) cura i rapporti con la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici provinciali;
d) presiede le commissioni provinciali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro ed il comitato provinciale d’informazione sindacale.
Art. 57 ( Composizione del Comitato provinciale )
Il Comitato provinciale formato dal Segretario provinciale e dai componenti eletti dal Congresso provinciale.
Fanno parte, inoltre, del Comitato provinciale con voto consultivo:
a) i consiglieri nazionali del Partito iscritti in una Sezione della provincia;
b) i componenti della Giunta esecutiva;
c) i segretari dei comitati istituzionali locali;
d) il Segretario comunale del capoluogo;
e) i Senatori eletti nella provincia, i Deputati eletti nella Circoscrizione, i Parlamentari europei e gli ex Parlamentari nazionali iscritti in una Sezione della Provincia;
f) i consiglieri regionali eletti nella provincia;
g) il Sindaco del capoluogo.
Il Comitato provinciale può indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità, iscritte al Partito, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori, in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici, e delle associazioni di ispirazione cristiana.
Art. 58 ( Competenze del Comitato provinciale )
Il Comitato provinciale attua nella provincia la linea politica del Partito. Il Comitato provinciale elegge, tra i propri componenti aventi voto deliberativo, a
maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo e, con sistema proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti non inferiore a otto e
non superiore ad 1/4 dei componenti aventi voto deliberativo, Il Comitato provinciale, inoltre:
a) approva le relazioni annuali del Segretario provinciale e del Segretario amministrativo, il rendiconto dei revisori dei conti, le linee programmatiche per l’attività del Partito nella provincia, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e il preventivo di spesa del Comitato;
b) indica l’orientamento del Partito e indirizza l’attività dei gruppi consiliari e dei rappresentanti dc negli enti pubblici provinciali;
c) formula proposte agli organi regionali e nazionali;
d) approva il programma per le elezioni provinciali;
e) formula proposte al Comitato regionale sul programma e gli orientamenti per le elezioni regionali;
f) ratifica le deliberazioni relative alla costituzione, divisione, fusione, soppressione ed ampliamento delle sezioni;
g) procede per gravi e documentate ragioni allo scioglimento di organi locali e alla nomina di commissari;
h) nomina i revisori dei conti di cui all’art. 128;
i) approva la lista e le candidature al Consiglio provinciale;
j) approva la lista e le candidature ai consigli comunali;
k) predispone la lista e le candidature al Consiglio regionale;
l) propone le candidature al Parlamento;
Il Comitato provinciale è convocato in sessione ordinaria almeno ogni due mesi.
Art. 59 ( Composizione e competenze della Direzione provinciale )
La Direzione provinciale è formata dal Segretario provinciale, dai componenti eletti dal Comitato provinciale e dal Segretario amministrativo.
Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, i consiglieri nazionali iscritti ad una sezione della provincia, il Segretario comunale del capoluogo, i Parlamentari europei e nazionali iscritti in una sezione della provincia e i consiglieri regionali della provincia.
La Direzione provinciale:
a) approva, su proposta del Segretario e sulla base degli indirizzi del Comitato provinciale,il programma di attività del Partito nella provincia, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e degli altri organi del Partito;
b) istituisce, su proposta del Segretario, commissioni di settore in relazione a concrete esigenze di presenza politica e amministrativa del Partito nella provincia, in modo da accrescere la capacità di proposta del partito e stabilire pi intense forme di rapporto con i livelli corrispondenti della società civile organizzata;
c) verifica l’attuazione, da parte dei gruppi e dei rappresentanti dc negli enti pubblici provinciali o intercomunali, degli indirizzi programmatici fissati dal Comitato provinciale;
d) formula proposte per la formazione e l’aggiornamento politico;
e) ordina inchieste ed ispezioni;
f) predispone la lista e le candidature al Consiglio provinciale;
g) istituisce gli uffici di segreteria degli eletti a disposizione dei Parlamentari europei, dei
Senatori della provincia, dei Deputati della circoscrizione, dei consiglieri regionali e provinciali al fine di assicurare il costante collegamento fra gli eletti, gli organi periferici, i soci del Partito e gli elettori.
La Direzione, per eccezionali motivi di urgenza, può esercitare i poteri del Comitato provinciale. Le relative deliberazioni devono essere comunicate ai componenti del
Comitato provinciale e devono essere ratificate, a pena di nullità, entro trenta giorni dal Comitato provinciale stesso.
La Direzione, ove adotti i provvedimenti di cui alla lettera g) dell’art. 58, deve sottoporli,a pena di nullità, all’approvazione del Comitato provinciale, entro quindici giorni dalla loro adozione.
Art. 60 ( Composizione e competenze della Giunta esecutiva provinciale )
La Giunta esecutiva provinciale l’organo di coordinamento organizzativo delle attivitˆ del Partito nella provincia.
Essa è composta dal Segretario, dal Segretario amministrativo, dai vice segretari e dai dirigenti dei dipartimenti.
Art. 61 ( Commissioni provinciali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro e comitato di informazione sindacale )
Presso ogni Comitato provinciale sono costituite:
– la commissione provinciale per i problemi della cultura;
– la commissione provinciale per i problemi della produzione;
– la commissione provinciale per i problemi del lavoro;
– il comitato provinciale di informazione sindacale.
Ciascuno dei suddetti organismi è formato da non più di 30 membri designati dal Segretario provinciale, scelti tra:
a) persone con esperienza nei campi della cultura, della produzione e del lavoro, anche non iscritte al Partito;
b) rappresentanti di sezioni d’ambiente interessate;
c) membri del comitato provinciale.
Ciascuna commissione esprime una giunta di iniziativa, formata da non più di 11 membri, con criteri corrispondenti a quelli indicati nel secondo comma, presieduta dal Segretario provinciale o da un suo delegato. I membri delle giunte di iniziativa sono indicati dal Segretario provinciale sentite le rispettive commissioni.
Per iniziativa di ogni commissione, con criteri analoghi a quelli indicati nel secondo comma, possono essere costituiti gruppi di lavoro per settori culturali, sociali ed economici, per problemi specifici, settori produttivi, aziende e gruppi di aziende. Tali gruppi sono presieduti dal Segretario provinciale o da un suo delegato.
In ogni organismo deve essere garantita la rappresentatività di tutto il Partito.
Gli organismi di cui al primo comma sono presieduti dal Segretario provinciale, il quale non può delegarne la responsabilità, e devono riunirsi almeno quattro volte all’ anno. Il Segretario provinciale deve presentare nel mese di dicembre al Comitato provinciale, che lo esamina ed approva, il programma dell’anno successivo per gli organismi di cui al primo comma e riferire sull’attività svolta nell’anno che si conclude.
CAPO X – Gli organi regionali del Partito
Art. 62 ( Organi regionali del Partito )
Sono organi regionali del Partito:
a) il Congresso regionale;
b) il Segretario regionale;
c) il Comitato regionale;
d) la Direzione regionale.
Art. 63 ( Il Congresso regionale: composizione, competenze e periodicità )
Il Congresso regionale è l’assemblea plenaria dei delegati eletti.
I delegati sono eletti da tutti i soci nelle sezioni della regione e dai consiglieri regionali, provinciali e comunali di ogni provincia su liste provinciali concorrenti. Al Congresso regionale partecipano, con solo diritto di parola, i componenti del Comitato regionale e gli esponenti di associazioni e di formazioni sociali i quali si ispirino ai principi ideali della democrazia Cristiana.
Il Congresso è ordinario e straordinario.
Il Congresso regionale ordinario, autorizzato dal Consiglio nazionale, si riunisce ogni due anni:
a) per discutere le relazioni del Comitato regionale ed i temi del Congresso;
b) per proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica regionale del
Partito in armonia con l’indirizzo politico determinato al congresso nazionale;
c) per eleggere il Segretario e il Comitato regionale;
d) per eleggere i due terzi dei componenti la commissione elettorale regionale.
Il Congresso regionale straordinario si riunisce, con specifico ordine del giorno, per delibera della Direzione nazionale la quale deve decidere sulla convocazione, quando ne faccia richiesta un numero di comitati provinciali che rappresentino almeno un terzo dei votanti conseguiti dal Partito nella regione, oppure quando la richiesta medesima provenga dal Comitato regionale e sia stata deliberata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 64 ( Competenze del Segretario regionale )
Il Segretario regionale ha la rappresentanza politica del Partito nella regione.
Egli promuove ed indirizza l’attività degli organi del Partito ed impartisce le direttive sull’attività e sull’organizzazione nella regione sulla base delle deliberazioni dei componenti organi statutari.
In particolare:
a) convoca e presiede il Comitato, la Direzione e la Giunta esecutiva ed è responsabile dell’esecuzione dei loro deliberati;
b) nomina, sentita la Direzione, uno o più vice segretari e dirigenti dei vari uffici,scegliendoli anche al di fuori del Comitato;
c) effettua consultazioni periodiche con i segretari provinciali;
d) svolge azione di propulsione, di indirizzo e di coordinamento in materia di formazione
e di propaganda, in collegamento con i dipartimenti nazionali interessati;
e) cura i rapporti con la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici regionali;
f) presiede le commissioni regionali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro ed il comitato regionale di informazione sindacale.
Art. 65 ( Composizione del Comitato regionale )
Il Comitato regionale è formato dal Segretario regionale e dai componenti eletti dal congresso regionale.
Fanno parte, inoltre, del Comitato regionale, con voto consultivo:
a) i consiglieri nazionali del Partito iscritti in una Sezione della regione;
b) i componenti della Giunta esecutiva;
c) i segretari provinciali;
d) i Parlamentari europei eletti nella regione e gli ex Parlamentari nazionali iscritti in una
sezione della regione:
e) i consiglieri regionali.
Il Comitato regionale può indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità, iscritte al Partito, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori, in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana.
Art. 66 ( Competenze del Comitato regionale)
Il Comitato regionale attua nella regione la linea politica del Partito.
Il Comitato regionale elegge, tra i propri componenti aventi voto deliberativo, a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo e, con sistema
proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti non inferiore a sette e non superiore ad 1/4 dei componenti aventi voto deliberativo.
Il Comitato regionale inoltre:
a) approva le relazioni annuali del segretario regionale e del segretario amministrativo, il rendiconto dei revisori dei conti, le linee programmatiche per l’attività del Partito nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e il preventivo di spesa del Comitato;
b) indica l’orientamento del Partito ed indirizza l’attività del gruppo consiliare regionale e dei rappresentanti d.c. negli ambienti pubblici regionali;
c) formula proposte agli organi nazionali del Partito;
d) approva il programma per le elezioni regionali;
e) formula proposte al Consiglio nazionale sul programma e gli orientamenti per le elezioni politiche ed europee;
f) indirizza ed orienta l’azione dei comitati provinciali al fine di garantire la necessaria coerenza con la politica regionale del partito;
g) stabilisce norme regolamentari ed introduce modelli organizzativi autonomi, nell’ambito di principi fissati dal presente Statuto, per corrispondere a particolari ed
obiettive esigenze della realtà territoriale e sociale regionale;
h) sulla base dei deliberati della Direzione nazionale ed in coerenza con quanto stabilito dall’art. 52, definisce iniziative straordinarie per le sue aree metropolitane ed i grandi centri urbani;
i) approva i regolamenti che disciplinano le strutture , il funzionamento e le modalità di elezione dei comitati istituzionali locali e ne orienta l’azione al fine di assicurare l’unità dell’indirizzo politico regionale, relativo alle rispettive istituzioni locali;
j) convoca conferenze programmatiche locali;
) nomina i revisori dei conti di cui all’art. 128;
l) approva le candidature al Consiglio regionale;
m) designa le candidature alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica ed al Parlamento europeo;
n) definisce l’indirizzo politico-programmatico per la gestione delle Unità Sanitarie Locali
e delle comunità montane;
o) promuove attività di formazione politica.
Il Comitato regionale deve riunirsi entro venti giorni dalla conclusione del Congresso regionale, entro trenta giorni dalla soluzione di crisi della giunta regionale e, comunque, almeno ogni due mesi.
Art. 67 ( Composizione e competenze della Direzione regionale )
La Direzione regionale è formata dal Segretario regionale, dai componenti eletti dal Comitato regionale e dal Segretario amministrativo.
Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, i consiglieri nazionali iscritti in una Sezione della regione, i segretari provinciali, i Parlamentari europei e nazionali, iscritti in una Sezione della regione, il Presidente della Giunta regionale ed il Capo gruppo consiliare regionale.
La Direzione regionale:
a) approva, su proposta del Segretario e sulla base degli indirizzi del Comitato regionale, il programma di attività del Partito nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e degli altri organi del Partito;
b) istituisce, su proposta del Segretario, commissioni di settore in relazione a concrete esigenze di presenza politica ed amministrativa del Partito nella regione, in modo da accrescere la capacità di proposta del Partito e stabilire più intense forme di rapporto con i livelli corrispondenti della società civile organizzata;
c) verifica l’attuazione, da parte dei gruppi e dei rappresentanti dc negli enti pubblici a carattere regionale o interprovinciale, degli indirizzi programmatici fissati dal Comitato regionale;
d) stabilisce l’indirizzo del Partito per la soluzione della crisi della Giunta regionale;
e) vigila sulla coerenza dell’indirizzo politico del gruppo consiliare rispetto all’indirizzo politico del Congresso regionale e sull’attività dei consiglieri regionali, riferendo periodicamente alle direzioni provinciali;
f) attua le deliberazioni del Comitato regionale in ordine al coordinamento delle attività dei comitati provinciali e propone lo scioglimento degli stessi alla Direzione nazionale;
g) svolge ogni altro compito ad essa affidato dalla Direzione nazionale.
La Direzione, per eccezionali motivi di urgenza, può esercitare i poteri del Comitato regionale. Le relative deliberazioni devono essere comunicate ai componenti del Comitato regionale e devono essere ratificate, a pena di nullità, entro trenta giorni dal Comitato regionale stesso.
Art. 68 ( Competenze e composizione della Giunta esecutiva regionale )
La Giunta esecutiva regionale è l’organo di coordinamento organizzativi delle attività regionali del Partito.
Essa è composta dal Segretario, dal Segretario amministrativo, dai vice-segretari e dai dirigenti dei dipartimenti.
Art. 69 ( Commissioni regionali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro e comitato di informazione sindacale )
Presso ogni Comitato regionale sono costituite:
– la commissione regionale per i problemi della cultura;
– la commissione regionale per i problemi della produzione;
– la commissione regionale per i problemi del lavoro;
– il comitat6o regionale di informazione sindacale.
Ciascuno dei suddetti organismi è formato da non pi di 30 membri, designati dal Segretario regionale scelti tra:
a) persone con esperienza nei campi della cultura, della produzione e del lavoro, anche non iscritte al Partito;
b) rappresentanti di sezioni di ambiente interessati;
c) membri del Comitato regionale.
Ciascuna commissione esprime una giunta di iniziativa, formata da non più di 11 membri con criteri corrispondenti a quelli indicati nel secondo comma, presieduta dal Segretario regionale o da un suo delegato.
I membri delle giunte di iniziativa sono indicati dal Segretario regionale sentite le rispettive commissioni.
Per iniziativa di ogni commissione, con criteri analoghi a quelli indicati nel secondo comma, possono essere costituiti gruppi di lavoro per settori culturali, sociali ed economici, per problemi specifici, settori produttivi, aziende e gruppi di aziende. Tali gruppi sono presieduti dal Segretar5io regionale o da un suo delegato.
In ogni organismo deve essere garantita la rappresentatività di tutto il Partito.
Gli organismi di cui al primo comma sono presieduti dal Segretario regionale, il quale non può delegarne la responsabilità, e devono riunirsi almeno quattro volte all’anno. Il Segretario regionale deve presentare nel mese di dicembre al Comitato regionale, che lo esamina ed approva, il programma dell’anno successivo per gli organismi di cui al primo comma e riferire sull’attività svolta nell’anno che si conclude.
CAPO XI – Gli organi nazionali del Partito
Art. 70 ( Organi nazionali del Partito )
Sono organi nazionali del Partito:
a) il Congresso nazionale;
b) il Segretario Politico;
c) il Consiglio nazionale;
d) la Direzione nazionale;
e) l’Ufficio politico.
SEZIONE I – Il Congresso nazionale
Art. 71 ( Il Congresso nazionale: composizione, competenze e periodicità )
Il Congresso nazionale è l’assemblea dei delegati eletti dai congressi regionali, dei Parlamentari e dei delegati eletti dai comitati nazionali del Partito all’estero.
Al congresso nazionale partecipano, con solo diritto di parola, i consiglieri nazionali,i segretari provinciali e gli esponenti di associazioni e di fondazioni sociali i quali si ispirino ai principi ideali della Democrazia Cristiana.
Il Congresso è ordinario e straordinario.
Il Congresso nazionale ordinario si riunisce ogni due anni, nella data, nel luogo e con l’ordine del giorno fissati dal Consiglio nazionale, il quale approva il regolamento per:
a) discutere la relazione del Segretario Politico ed i temi del Congresso;
b) proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica del Partito;
c) eleggere il Segretario Politico ed il Consiglio nazionale;
d) eleggere i 2/3 dei suoi componenti.
Il Congresso nazionale straordinario si riunisce per delibera del Consiglio nazionale, con voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.
Il Congresso nazionale straordinario si riunisce altresì quando ne faccia richiesta un numero di comitati regionali che rappresentano almeno 1/3 dei voti conseguiti dal Partito nell’intero territorio nazionale.
Nei casi previsti nei due comma precedenti il Consiglio nazionale delibera la data, il luogo, l’ordine del giorno ed il regolamento.
Art. 72 ( Delegati al Congresso nazionale )
Il numero massimo dei candidati che ogni lista può comprendere per la elezione dei delegati regionali al Congresso nazionale determinato dividendo per 15.000 il numero dei voti ufficiali riportati dal Partito nella regione nelle elezioni per la Camera dei deputati, secondo quanto previsto dall’art. 19.
Il numero massimo dei candidati che ogni lista può comprendere per la elezione dei delegati provinciali al pre-congresso regionale è determinato dividendo per 5.000 il
numero dei voti ufficiali riportati dal Partito nella provincia nelle elezioni per la Camera dei deputasti, secondo quanto previsto dall’art. 19.
Per le regioni dove la Democrazia Cristiana ha ottenuto un numero di voti inferiori a 500.000 il numero dei voti riportati dal Partito si divide per 2.500.
Per la Valle d’Aosta ed il Trentino Alto Adige il numero dei voti riportati dal Partito si divide per 250.
Art. 73 ( Elezione dei delegati provinciali al pre-congresso regionale per l’elezione dei delegati regionali al Congresso nazionale )
I delegati provinciali al pre-congresso regionale sono eletti dagli iscritti e dagli elettori di cui all’art. 17, che esprimono il 95% della rappresentanza e dai consiglieri comunali, provinciali e regionali, eletti nella provincia nelle liste della democrazia Cristiana ed iscritti al Partito, che esprimono il 5% della rappresentanza.
Il 95% della rappresentanza della Sezione viene ripartita tra le liste in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna di esse nella Sezione.
Il 5% della rappresentanza riservato ai consiglieri comunali, provinciali e regionali, secondo le norme e i criteri fissati dal regolamento, viene ripartito tra le liste in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna di esse negli appositi seggi istituiti presso i Comitati comunali.
La ripartizione dei delegati al pre-congresso regionale tra le liste avviene proporzionalmente ai voti riportati da ciascuna di esse.
Si possono esprimere voti di preferenza in un numero non superiore ad un quarto dei delegati da eleggere. Risultano eletti, all’interno delle liste, i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze.
A parità di preferenze, la graduatoria è determinata dall’ordine di collocazione nelle liste medesime.
Art. 74 ( Pre-congresso regionale per l’elezione dei delegati regionali al Congresso nazionale )
Il pre-congresso regionale si compone di tutti i delegati eletti su base provinciale. Partecipano, inoltre, con diritto di parola, i componenti del Comitato regionale e gli esponenti di associazioni e di formazioni sociali i quali si ispirino ai principi ideali della Democrazia Cristiana. I delegati regionali al Congresso nazionale sono eletti dai delegati provinciali al precongresso regionale. I delegati provinciali votano con voto palese e possono esprimere con voto segreto preferenze in un numero non superiore ad un quarto dei delegati da eleggere.
La ripartizione della rappresentanza e dei delegati regionali tra le liste avviene con sistema proporzionale.Risultano eletti, all’interno delle list, i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze la graduatoria è determinata dall’ordine di collocazione nelle liste
medesime.
SEZIONE II – Il Segretario Politico
Art. 75 ( Competenze )
Il Segretario Politico ha la rappresentanza politica del Partito, attua la linea determinata dal Congresso secondo le deliberazioni del Consiglio nazionale e della Direzione, dirige e coordina le attività del Partito.
Il Segretario Politico, in particolare:
a) convoca e presiede la Direzione, l’Ufficio politico e la Giunta esecutiva nazionale;
b) nomina, sentita la Direzione, uno o più vice segretari e i dirigenti dei Dipartimenti,scegliendo questi ultimi anche al di fuori di essa; c) esprime ai gruppi parlamentari l’indirizzo politico del partito;
d) guida le delegazioni incaricate di intervenire per la formazione dei governi;
e) presiede le commissioni nazionali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro ed il comitato nazionale di informazione sindacale.
Art. 76 ( Impedimento, dimissione decadenza del Segretario Politico )
In caso di impedimento, di dimissioni o di decadenza del segretario Politico, il Consiglio nazionale è convocato allo scopo di eleggere il nuovo Segretario a scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, nella prima votazione, ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nelle successive.
Il candidato che alla terza votazione ottenga la maggioranza semplice è eletto Segretario con il compito di convocare il Congresso del Partito da celebrarsi entro sei mesi. Le votazioni per l’elezione del Segretario Politico devono svolgersi nel corso della medesima sessione del Consiglio nazionale.
SEZIONE III – Il Consiglio nazionale
Art. 77 ( Elezione )
I delegati regionali al Congresso nazionale esprimono i voti attribuiti a ciascuno di essi dai pre-congressi regionali. I Parlamentari, iscritti al Partito, esprimono 1/10 dei voti conseguiti dal Partito nell’intero territorio nazionale.
I delegati dei comitati nazionali del Partito all’estero esprimono i voti attribuiti a ciascuno di essi dai congressi locali, secondo quanto disposto dall’apposito regolamento. I delegati regionali, i Parlamentari e i delegati dei comitati nazionali del Partito estero eleggono il Consiglio nazionale, su liste concorrenti contenenti non più di 80 candidati Parlamentari nazionali ed europei e non più di 80 candidati non Parlamentari, con voto palese e riparto proporzionale dei seggi. Possono essere espressi voti di preferenza, secondo quanto previsto dal regolamento.
Risultano eletti, all’interno delle liste, i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze, la graduatoria è determinata dall’anzianità di iscrizione al Partito. I consiglieri nazionali eletti tra i non Parlamentari, qualora divengano Parlamentari,decadono da consiglieri nazionali.
Art. 78 ( Composizione )
Il Consiglio nazionale è composto:
a) dal Segretario Politico;
b) da 80 Parlamentari e da 80 non Parlamentari eletti, tra gli iscritti, dal Congresso nazionale nei modi previsti dall’art. 77;
c) dai segretari regionali;
d) dal Presidente del Consiglio dei Ministri se iscritto al Partito;
e) dai presidenti dei gruppi parlamentari dc del Senato della repubblica e della Camera dei Deputati;
f) dai soci che abbiano ricoperto la carica di Segretario Politico o di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Presidente del Consiglio nazionale.
Fanno parte, inoltre, del Consiglio nazionale, con voto consultivo, gli iscritti al Partito che siano:
a) componenti della Giunta esecutiva;
b) direttore del quotidiano e del settimanale del Partito;
c) presidenti in carica dei collegi dei probiviri;
d) ex iscritti al P.P.I. che abbiano fatto parte per un quinquennio del Consiglio nazionale della D.C. come componenti eletti;
e) venti segretari provinciali in carica cooptati dal Consiglio nazionale, nella sua prima seduta;
f) Ministri e Sottosegretari;
g) Cinque rappresentanti dei Parlamentari dc europei e i componenti del bureau europeo del P.P.E.;
h) Presidenti, vice presidenti, ex presidenti e ex vice presidenti del senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
i) Componenti dei direttivi dei gruppi parlamentari del senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
j) Parlamentari in carica che hanno fatto parte dell’assemblea Costituente;
k) Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro;
l) Presidente dell’associazione Nazionale Comuni d’Italia e Presidente nazionale dell’Unione Province Italiane;
m) Presidente di Consiglio e di Giunta regionali;
n) Rappresentanti delle associazioni e presidenti e direttori degli istituti per la ricerca culturale nel settore economico, giuridici e sociale, secondo le norme e le procedure fissate dal Consiglio nazionale.
Il Consiglio nazionale può invitare a partecipare ai suoi lavori, con voto consultivo, esponenti che svolgono a livello nazionali attività ispirate ai principi cristiano-sociali
Art. 79 ( Competenze )
Il Consiglio nazionale è, entro la sua linea politica determinata dal congresso, l’organo deliberativo del Partito. Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti aventi voto deliberativo, a maggioranza semplice dei votanti, il proprio Presidente, il Segretario amministrativo e, con metodo proporzionale, la Direzione nazionale del partito. Il Consiglio nazionale controlla l’attività del Partito e sovrintende agli organi di garanzia statutaria.
Art. 80 ( Il Presidente del Consiglio nazionale )
Il Presidente del consiglio nazionale vigila sulla esecuzione delle decisioni del Consiglio nazionale e convoca il Consiglio almeno una volta ogni tre mesi.
Art. 81 ( Convocazione del Consiglio nazionale in seguito allo svolgimento del Congresso, ad elezioni politiche e alla risoluzione di crisi di Governo )
Il Consiglio nazionale deve essere convocato entro venti giorni dalla conclusione del Congresso nazionale, entro quindici giorni dalla proclamazione delle elezioni politiche ed entro trenta giorni dalla risoluzione di crisi di Governo.
SEZIONE IV – La Direzione nazionale
Art. 82 ( Composizione )
La Direzione nazionale è composta:
a) dal segretario Politico che la convoca e la presiede;
b) dal Presidente del Consiglio nazionale;
c) dal Segretario amministrativo del Partito;
d) da trenta componenti eletti dal Consiglio nazionale tra i suoi componenti aventi voto deliberativo, dei quali un terzo scelti tra i non Parlamentari;
e) dal Presidente del Consiglio dei Ministri sei iscritto al Partito;
f) dai presidenti dei gruppi parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Partecipano, inoltre, con voto consultivo, ai lavori della Direzione:
a) gli iscritti che abbiano ricoperto la carica di Segretario Politico;
b) il Capo delegazione dc al Parlamento europeo.
Art. 83 ( Competenze della Direzione nazionale )
La Direzione nazionale e il Segretario Politico possono invitare a partecipare con consultivo alle riunioni della Direzione nazionale, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, Ministri e Sottosegretari.
La Direzione nazionale:
a) delibera sugli indirizzi politici programmatici del partito sulla base delle determinazioni del Congresso e del Consiglio nazionale;
b) delibera, sentiti i direttivi dei gruppi parlamentari, in ordine alla soluzione delle crisi di Governo;
c) verifica l’attuazione degli indirizzi fissati dalla Direzione nazionale sull’attività dei rappresentanti dc dei gruppi negli enti pubblici e negli organismi di nomina nazionale a carattere non elettivo;
d) nomina tra i propri componenti, con metodo proporzionale, una commissione per assolvere i compiti previsti dall’art. 31;
e) nomina i revisori dei conti di cui all’art. 128.
SEZIONE V – L’Ufficio politico
Art. 84 ( Composizione e competenze )
L’Ufficio politico è costituito da 7 a 11 componenti.
Fanno parte di diritto dell’Ufficio politico: il Segretario Politico, il Presidente del Consiglio nazionale, i vice segretari, i presidenti dei gruppi parlamentari.
Gli altri componenti sono nominati dalla Direzione nazionale, su proposta del segretario Politico, tra i propri componenti. L’Ufficio politico è l’organo che coadiuva il Segretario Politico nell’attuazione della linea politica deliberata dagli organi del Partito.
SEZIONE VI – La Giunta esecutiva nazionale
Art. 85 ( La Giunta esecutiva nazionale: competenze e composizione )
La Giunta esecutiva nazionale è l’organo di coordinamento organizzativo delle attività del Partito.
Essa è composta dal segretario Politico che la convoca e la presiede, dal Segretario amministrativo, dai vice segretari e dai dirigenti dei dipartimenti.
SEZIONE VII – Le commissioni nazionali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro e il comitato nazionale di informazione sindacale
Art. 86 (Commissioni nazionali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro e comitato nazionale di informazione sindacale
Presso la Direzione nazionale sono costituite:
– la commissione centrale per i problemi della cultura;
– la commissione centrale per i problemi della produzione;
– la commissione centrale per i problemi del lavoro;
– il comitato centrale di informazione sindacale.
Ciascuno dei suddetti organismi è formato da non più di 30 membri, designati dal segretario Politico, scelti tra:
a) persone con esperienza nei campi della cultura, della produzione e del lavoro, anche non iscritte al Partito;
b) rappresentanti di sezioni d’ambiente interessati;
c) membri della Direzione nazionale.
Ciascuna commissione esprime una giunta di iniziativa, formata da non più di 11 membri con criteri corrispondenti a quelli indicati nel secondo comma, presieduta dal Segretario Politico o da un suo delegato.
I membri delle giunte di iniziativa sono indicati dal Segretario Politico sentite le rispettive commissioni.
Per iniziativa di ogni commissione, con criteri analoghi a quelli indicati dal secondo comma, possono essere costituiti gruppi di lavoro per settori culturali, sociali ed economici, per problemi specifici, settori produttivi, aziende e gruppi di aziende. Tali gruppi sono presieduti dal Segretario Politico o da un suo delegato.
In ogni organismo deve essere garantita la rappresentativitˆ di tutto il Partito. Gli organismi di cui al primo comma sono presieduti dal Segretario Politico, il quale non può delegarne la responsabilità, e devono riunirsi almeno quattro volte all’anno Il Segretario Politico deve presentare nel mese di dicembre alla Direzione nazionale, che lo esamina ed approva, il programma dell’anno successivo per gli organismi di cui al primo comma e riferire sull’attività svolta nell’anno che si conclude.
CAPO XII – I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari
Art. 87 ( I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari regionali )
I Parlamentari democratici cristiani del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati si costituiscono in gruppo. I gruppi parlamentari e ogni loro componente per tutte le questioni di rilevanza politica, debbono attenersi all’indirizzo generale fissato dal Congresso nazionale ed alle direttive degli organi nazionali.
I gruppi parlamentari si danno un proprio regolamento che deve essere approvato da Consiglio nazionale. Le disposizioni che precedono si applicano analogicamente ai componenti democratico – cristiani delle assemblee regionali ed ai gruppi che essi costituiscono.
Art. 88 ( Gruppi consiliari degli enti locali )
I gruppi consiliari degli enti locali ed ogni loro componente, per tutte le questioni di rilevanza politica, debbono attenersi all’indirizzo generale fissato dai congressi alle direttive dei competenti organi di Parlamento.
CAPO XIII – Gli organi consultivi e ausiliari
Art. 89 ( Commissioni di settore – gruppi di lavoro – consulte )
Gli organi di Partito istituiscono commissioni di settore, gruppi di lavoro e consulte in relazione alle concrete esigenze di approfondimento di temi di interesse generale e locale,nonchè di presenza politica e amministrativa del Partito. Le commissioni, i gruppi di lavoro e le consulte sono presieduti dai dirigenti dei dipartimenti e dai responsabili dei settori e sono formati da iscritti ed elettori esperti nelle materie di competenza.
Sono altresì istituite presso gli organi del Partito le consulte degli eletti nelle liste della dc. Esse sono formate dagli eletti nei consigli circoscrizionali, nelle comunità montane, nei comprensori, nelle unità sanitarie locali, nei distretti scolastici e nei consigli provinciali e regionali.
Art. 90 ( Consulta delle regioni e assemblea dei consiglieri regionali )
E’ istituita la consulta delle regioni, composta dai segretari regionali, dai presidenti dei gruppi consiliari dc regionali, dai presidenti d delle giunte e dei consigli regionali con il compito di formulare proposte per l’attuazione delle scelte politiche programmatiche deliberate dalla Direzione nazionale, al fine di realizzare un ordinamento regionale corrente con gli indirizzi del Partito.
La consulta è presieduta dal Segretario Politico che la convoca con periodicità trimestrale. L’assemblea generale dei consiglieri regionali e dei segretari regionali è convocata, almeno una volta all’anno, dal Segretario Politico. L’assemblea è sede di proposta e di dibattito per l’attuazione dell’impegno regionalista del Partito.
Art. 91 ( Assemblea nazionale )
Nel periodo che intercorre tra i congressi nazionali, è convocata l’assemblea nazionale per dibattere gli orientamenti generali del Partito sulle grandi questioni che attengono ai temi della paca, del lavoro, della famiglia, della condizione femminile e giovanile, degli anziani, della cultura, dell’economia, della presenza e dell’iniziativa della DC nella società italiana. L’assemblea nazionale è aperta agli iscritti, elettori e portatori di significative esperienze sociali, culturali e professionali. L’assemblea nazionale è convocata dal Presidente del Consiglio nazionale. Analoghe assemblee sono convocate a livello comunale, provinciale e regionale.
Art. 92 ( I funzionari del Partito )
Il personale del Partito deve essere iscritto alla Democrazia Cristiana. I funzionari addetti agli organi nazionali ed ai comitati regionali e provinciali cooperano
all’imparziale applicazione dello Statuto e dei regolamenti ed assolvono anche a compiti certificativi. I funzionari del Partito sono direttamente responsabili dell’esercizio delle loro funzioni e ne rispondono anche sul piano disciplinare. Un apposito regolamento, approvato dal Consiglio nazionale, disciplina lo stato giuridico, il trattamento economico e i compiti dei funzionari addetti ai comitati regionali e provinciali.
TITOLO IV MOVIMENTI – FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI
Art. 93 ( Movimento giovanile – Movimento femminile – Movimento anziani )
Sono articolazioni del Partito il Movimento giovanile, il Movimento femminile, il Movimento anziani. Essi operano sulla base dei rispettivi regolamenti, approvati dal
Consiglio nazionale.
Art. 94 ( Fondazioni )
Al fine di attivare forme di collaborazione e iniziative comuni tra rappresentanti del Partito e rappresentanti di realtà ed esperienze sociali, culturali e professionali esterne, si costituiscono fondazioni come punto di riferimento e di impegno su temi e problemi di primario interesse. Sono costituite una fondazione per le iniziative sociali e una fondazione per la pace.
La fondazione per le iniziative sociali opera la fine di promuovere interventi negli strumenti di comunicazione, impegni culturali, la difesa del diritto alla vita e lo sviluppo dei diversi aspetti della vita comunitaria.
La fondazione per la pace e la cooperazione internazionale opera per attuare ogni possibile iniziativa sul piano sociale, culturale e politico diretta a cercare e consolidare situazioni di pace e di sviluppo nel mondo.
La Direzione nazionale emana le direttive per la costituzione delle fondazioni, il loro finanziamento e per lo svolgimento della loro attività.
Art. 95 ( Le associazioni )
Nei casi in cui il Partito intenda promuovere associazioni di settore, finalizzate a compiti specifici, i loro statuti e regolamenti devono essere approvati dal Consiglio nazionale.
TITOLO V LA COMMISSIONE DEI GARANTI
Art. 96 ( La commissione nazionale dei garanti: composizione e competenze )
La commissione nazionale dei garanti è composta da 10 componenti eletti dalla Direzione nazionale tra magistrati delle corti superiori a riposo e personalità di chiara fama del mondo accademico, sociale, economico e politico che siano iscritte e che non ricoprano incarichi di Partito.
La commissione prende in esame gli atti e i comportamenti degli iscritti che ledano il prestigio del partito. La commissione procede d’ufficio e, sentito l’interessato, decide la linea di comportamento del partito. In caso di esclusione di ogni addebito, la commissione decide i modi e le forme della
tutela dell’onorabilità dell’interessato e del partito. In caso contrario può deferire gli iscritti al Collegio dei probiviri di prima istanza e propone alla Direzione nazionale i provvedimenti cautelativi immediati.
Alla commissione dovrà essere presentata, a cura degli interessati, una dettagliata relazione sulla consistenza patrimoniale da parte degli iscritti al Partito che assumono l’incarico di Parlamentare, Consigliere regionale, Presidente di Amministrazione provinciale, Sindaco di comune capoluogo, Presidente di enti di livello almeno provinciale e di istituti di credito o Consiglieri di aziende statali o a partecipazione statale. La relazione dovrˆ essere aggiornata a cura degli interessati.
La commissione può convocare gli interessati per ogni chiarimento che si rendesse necessario in relazione agli inadempimenti di cui al terzo e quarto comma del presente articolo.
La commissione nazionale dei garanti, non appena convocato il congresso nazionale, provvede alla predisposizione di distinti albi per la elezione di ognuna delle commissioni centrali per le garanzie statutarie composti ciascuno da un numero pari almeno al triplo dei membri da eleggere di iscritti di specchiata integritˆ morale che non ricoprono incarichi esecutivi di Partito, di livello provinciale o superiore, e non siano componenti di assemblee politiche nazionali, regionali e provinciali e dei comuni di capoluogo. La metà dei candidati dovrà essere scelta fra docenti e cultori di discipline giuridiche che abbiano una adeguata conoscenza della vita e della struttura del Partito, ex Parlamentari, ex consiglieri regionali ed ex sindaci di città capoluogo che abbiano una adeguata competenza giuridica.
TITOLO VI GARANZIE STATUTARIE
CAPO I – Infrazioni statutarie
Art. 97 ( Organi di garanzia statutaria )
Sono organi di garanzia statutaria:
1) la commissione provinciale per il controllo del tesseramento;
2) la commissione centrale per il controllo del tesseramento;
3) la commissione provinciale per le garanzie statutarie
4) la commissione centrale per le garanzie statutarie di prima istanza;
5) la commissione centrale per le garanzie statutarie di seconda istanza.
Art. 98 ( Ricorsi per violazioni dello Statuto e dei regolamenti )
Il socio e gli organi di Partito possono proporre ricorso per violazione dello Statuto e dei regolamenti alle commissioni provinciali e alle commissioni centrali per le garanzie statutarie di prima e di seconda istanza secondo le rispettive competenze, con l’esclusione delle materie riservate alle commissioni per il controllo del tesseramento. Le commissioni sono autonome. La proposizione del ricorso non sospende la esecutività dell’atto impugnato, salvo diversa decisione dell’organo di garanzia statutaria competente.
Art. 99 ( Norme sulla presentazione e sulla notifica dei ricorsi )
I ricorsi debbono essere presentati personalmente o per raccomandata:
a) entro dieci giorni dalla data in cui l’atto sia stato adottato o risulti che l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero dalla data in cui la decisione dell’organo di garanzia statutaria sia stata notificata;
b) entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati delle singole assemblee precongressuali o dalle decisioni delle commissioni di garanzia congressuale. I termini di cui alla lettera a) del primo comma sono ridotti a quattro giorni per i ricorsi relativi alle assemblee pre-congressuali. I ricorsi devono essere comunicati dal presentatore all’organo che ha emesso l’atto impugnato, nel caso di ricorsi in materia elettorale, all’organo direttamente interessato. Gli interessati possono presentar4 memorie e produrre documenti entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Le decisioni delle commissioni per le garanzie statutarie non sono esecutive sino a quando non siano divenute definitive.
Art. 100 ( Commissione provinciale per le garanzie statutarie )
La commissione provinciale per le garanzie statutarie, formata da 7 membri effettivi e 5 supplenti, viene eletta dal Congresso provinciale ordinario a scrutinio segreto fra gli iscritti nell’albo predisposto appositamente dal Comitato provinciale. Ogni delegato può votare per 3 candidati. Risultano eletti come effettivi i 7 candidati che ottengono il maggior numero di voti e come supplenti i 5 che li seguono nella graduatoria.
I membri effettivi, in caso di inadempimento, di dimissioni o di decadenza, sono sostituiti da un pari numero di membri supplenti secondo la graduatoria di elezione fino ad esaurimento della lista. Il Comitato provinciale provvede all’eventuale integrazione. Il Comitato provinciale nella seduta nella quale viene indetto il Congresso provinciale forma l’albo per la elezione della commissione provinciale per le garanzie statutarie, composto da un numero di nominativi pari almeno al triplo dei membri da eleggere. Per la formazione di tale albo ciascun componente del Comitato provinciale indica due nominativi scegliendoli tra gli iscritti che abbiano una significativa anzianità di iscrizione e che abbiano ricoperto in passato incarichi di Partito ed elettivi di particolare rilievo, dai quali siano cessati da almeno due anni e che abbiano competenze adeguate al ruolo da svolgere. L’albo di cui al primo comma del presente articolo deve essere reso pubblico prima dell’inizio del Congresso e può essere integrato su proposta dei delegati al congresso mediante la presentazione di nominativi aventi i requisiti prescritti, sottoscritti da almeno cinque delegati.La commissione elegge, tra i propri componenti, nella sua prima seduta il Presidente, a maggioranza dei due terzi dei componenti stessi.
Nel caso in cui la commissione, nella sua prima seduta, non provveda alla elezione del Presidente la nomina è devoluta alla commissione centrale le garanzie statutarie di prima istanza.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Direzione nazionale. Il segretario tiene il repertorio cronologico e cura l’istruttoria dei ricorsi pervenuti, nonchè la raccolta dei verbali e delle motivazioni delle decisioni adottate. La commissione provinciale per le garanzie statutarie può deliberare soltanto quando sono presenti almeno 4 membri effettivi.
Art. 101 ( Competenze della commissione provinciale per le garanzie statutarie )
La commissione provinciale per le garanzie statutarie decide in primo grado:
a) sui ricorsi contro i provvedimenti degli organi delle sezioni, dei comitati circoscrizionali, comunali e istituzionali locali;
b) sui ricorsi per le elezioni degli organi delle sezioni, dei comitati circoscrizionali, comunali e istituzionali locali; c) sui conflitti di competenza tra sezioni comitati circoscrizionali, comunali e istituzionali locali.
Art. 102 ( Termini per le decisioni della commissione provinciale per le garanzie statutarie )
La commissione provinciale per le garanzie statutarie decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso prorogabili motivatamente di ulteriori quindici giorni per una sola volta.
I termini di cui al primo comma sono ridotti a quattro giorni, non prorogabili, per i ricorsi relativi alle assemblee pre-congressuali. In caso di mancata decisione entro i termini prescritti, il ricorso è devoluto alla competenza della commissione centrale per le garanzie statutarie di prima istanza. Il segretario della commissione provinciale provvede a trasmettere i relativi atti entro il termine perentorio di due giorni dalla scadenza del termine originario o prorogato. Sono prive di qualsiasi effetto le decisioni adottate dalla commissione provinciale dopo il decorso dei termini previsti dai precedenti comma.
Art. 103 ( Elezione della commissione centrale per le garanzie statutarie di prima istanza e della commissione centrale per le garanzie statutarie di seconda istanza )
La commissione centrale per le garanzie statutarie di prima istanza e la commissione centrale per le garanzie statutarie di seconda istanza, formate ciascuna da 9 membri effettivi e 5 supplenti, sono elette dal Congresso nazionale a scrutinio segreto, con il sistema plurinominale, fra gli iscritti negli albi di cui all’ottavo comma dell’art. 96. Ogni delegato può votare tre candidati.
Risultano eletti come effettivi i primi 9 candidati che ottengono il maggior numero di voti e come supplenti i 5 che li seguono in graduatoria. I membri effettivi in caso di impedimento, di dimissioni o di decadenza, sono sostituiti da un pari numero di membri supplenti secondo la graduatoria di elezione fino ad esaurimento della lista. Il consiglio nazionale provvede all’eventuale integrazione. Nella prima seduta ognuna delle commissioni elegge, fra i propri componenti effettivi ed a maggioranza semplice, il proprio Presidente.
Art. 104 ( Competenze della commissione centrale per le garanzie statutarie di prima istanza )
La commissione centrale per le garanzie statutarie di prima istanza decide:
a) sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali per le garanzie statutarie;
b) sui ricorsi di competenza delle commissioni provinciali, ad essa devoluti per decorrenza dei termini;
c) sui ricorsi avverso atti di organi regionali e provinciali;
d) sui ricorsi avverso le decisioni degli organi nazionali dei movimenti;
e) sui ricorsi contro l’elezione di organi regionali e provinciali, nonchè contro quella dei delegati al congresso nazionale;
f) sui ricorsi avverso atti di dipartimenti nazionali del partito e della Giunta esecutiva nazionale. Prima di ogni decisione deve essere sentito il dirigente del dipartimento organizzativo nazionale.
Art. 105 ( Termini per le decisioni della commissione centrale per le garanzie statutarie di prima istanza – Presa d’atto del tacito accoglimento del ricorso )
La commissione centrale per le garanzie statutarie di prima istanza decide entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. In caso di mancata decisione entro il termine di cui al primo comma prorogabile motivatamente di ulteriori trenta giorni per una sola volta, il ricorso si intende accolto. I termini di cui al primo comma sono ridotti a otto giorni, non prorogabili, per la elezione dei delegati ai congressi del Partito.
Art. 106 ( Competenze della commissione centrale per le garanzie statutarie di seconda istanza )
La commissione centrale per le garanzie statutarie di seconda istanza decide:
a) sui ricorsi avverso le decisioni della commissione centrale per le garanzie statutarie di prima istanza soltanto in caso di violazione dello Statuto o dei regolamenti;
b) sui ricorsi contro l’elezione degli organi nazionali del Partito;
c) sui ricorsi avverso le decisioni della Direzione nazionale.
Art. 107 ( Termini per le decisioni della commissione centrale per le garanzie statutarie di seconda istanza – Presa d’atto del tacito accoglimento del ricorso )
La commissione centrale per le garanzie statutarie di seconda istanza decide entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
I termini di cui al primo comma sono ridotti a dieci giorni, non prorogabili, per i ricorsi contro la elezione dei delegati ai congressi.
In caso di mancata decisione entro i termini previsti dai comma precedenti, prorogabili motivatamente nella sola ipotesi prevista dal primo comma, di ulteriori sessanta giorni per una sola volta, il ricorso si intende accolto.
Art. 108 ( Esame dei ricorsi – Ricusazione )
Le commissioni per le garanzie statutarie e le commissioni per il controllo del tesseramento esaminano i ricorsi in ordine cronologico. Possono derogare al criterio
cronologico, in casi di particolare urgenza, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione.
I singoli componenti delle commissioni per le garanzie statutarie o delle commissioni per il controllo del tesseramento non possono partecipare a riunioni che li riguardino direttamente. L’interessato pu˜ ricusare uno o pi componenti delle commissioni per comprovati motivi.
Art. 109 ( Esecuzione delle decisioni )
L’esecuzione delle decisioni sui ricorsi è affidata agli organi competenti ad emanare gli atti impugnati e deve essere attuata entro dieci giorni dal ricevimento della notifica della decisione, salvo che in questa sia indicato un termine più breve.
Le commissioni, nei casi di particolare urgenza e nei casi in cui gli organi competenti non si conformino alla decisione o alle conclusioni dei ricorsi accolti per decorrenza termini, a norma degli articoli 105 e 107, possono provvedere direttamente con la nomina di commissari per il compimento di singoli atti.
Le commissioni possono altresì, nei casi di violazione dello Statuto e dei regolamenti compiuti da organi del Partito, procedere alla loro sospensione per il periodo massimo di un mese od al loro scioglimento.
In tal caso devono procedere alla nomina di un commissario straordinario per la convocazione dell’assemblea o del Congresso.
In caso di tacito accoglimento del ricorso di cui agli articoli 105 e 107, il ricorrente deve notificare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alle commissioni centrali per le garanzie statutarie di prima o di seconda istanza e all’organo che ha emanato l’atto impugnato, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti dai precedenti articoli, la presa d’atto del tacito accoglimento del ricorso.
CAPO II – Infrazioni disciplinari
SEZIONE I – Misure disciplinari
Art. 110 ( Misure disciplinari )
Le misure disciplinari sono:
a) il richiamo;
b) la sospensione;
c) l’espulsione.
Le misure disciplinari sono comminate dagli organi disciplinari di cui all’art. 115. Restano salve le competenze dei gruppi dc della Camera e del Senato, della Direzione nazionale e delle direzioni provinciali, nei casi previsti dall’art. 118 dello Statuto.
Art. 111 ( Il richiamo )
Il richiamo è una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e d biasimo ed è inflitta per lievi trasgressioni.
Art. 112 ( La sospensione )
La sospensione è inflitta per trasgressioni ai doveri morali e politici che l’appartenenza al Partito comporta. Essa non può superare la durata di dodici mesi.
Il Collegio dei probiviri di prima istanza, per gravi e motivate ragioni, può dichiarare la provvisoria esecuzione della decisione. Il Collegio dei probiviri di seconda istanza può, su ricorso, sospendere l’esecuzione. La sospensione superiore a tre mesi adottata con decisione definitiva dal Collegio dei probiviri di seconda istanza comporta la decadenza dalle cariche di Partito.
Art. 113 ( L’espulsione )
L’espulsione è inflitta per gravi violazioni dei doveri morali e politici che arrechino grave pregiudizio al Partito. L’espulsione è comunicata alla Sezione, al Comitato provinciale ed alla Direzione nazionale.
L’espulsione può essere resa pubblica con decisione dell’organo giudicante.
Art. 114 ( Domanda di riammissione al Partito )
Le domande di riammissione al Partito di soci espulsi non possono essere presentate prima di un anno dall’espulsione. Sulle domande deve esprimere un parere l’organo che ha comminato l’espulsione. Il socio riammesso non potrà ricoprire cariche nel Partito se non dopo dodici mesi dalla riammissione.
SEZIONE II – Gli organi disciplinari
Art. 115 ( Organi disciplinari )
Sono organi disciplinari del Partito:
a) il Collegio dei probiviri di prima istanza;
b) il Collegio dei probiviri di seconda istanza;
I Collegi dei probiviri di prima istanza e di seconda istanza sono articolati rispettivamente in 4 e 2 sezioni ed hanno sede in Roma. ciascuna sezione è composta di 5 componenti effettivi e 4 supplenti. La seconda sezione, istituita presso il Collegio di seconda istanza, è composta di 7 componenti effettivi e 5 supplenti
Art. 116 ( Elezione dei probiviri )
I componenti dei collegi dei probiviri sono eletti dal Consiglio nazionale, nella sua prima seduta, a scrutinio segreto. Ciascun consigliere può votare per un numero di candidati non superiore ad 1/3 dei componenti del Collegio. Le liste, da presentarsi per ogni Collegio e distinte per candidati effettivi e candidati supplenti, devono contenere un numero di nominativi pari almeno al doppio di componenti del Collegio.
Possono essere eletti coloro che abbiano particolarmente illustrato il Partito con la propria attività nel campo politico, economico e sociale e chi siano stati inseriti in una lista predisposta da una commissione composta dal Presidente del Consiglio nazionale e dagli ex segretari politici del Partito.
I presidenti dei collegi sono nominati dal Collegio nazionale, su proposta del suo Presidente
Art. 117 ( Incompatibilità dei probiviri )
La nomina a proboviro comporta per la durata del mandato l’incompatibilità con l’accettazione di ogni incarico esecutivo di Partito a livello provinciale o superiore, nonchè con la carica di Sindaco di capoluogo, di Presidente dell’Amministrazione provinciale, di Consigliere regionale o di Parlamentare e di Consigliere nazionale del Partito. L’accettazione degli incarichi considerati incompatibili nel comma precedente, o la presidenza degli stessi all’elezione, comporta la decadenza dall’incarico proboviro. In caso di decadenza o dimissioni i collegi sono integrati con i candidati che seguono immediatamente in graduatoria.
Art. 118  ( Competenza disciplinare della Direzione nazionale e della Direzione provinciale )
La Direzione nazionale, per atti di indisciplina che comportino gravi conseguenze politiche, può disporre, in casi di urgente necessità, la sospensione dell’iscritto a titolo cautelativo. In tal caso deve immediatamente deferire il socio al Collegio centrale dei probiviri di prima istanza.
La Direzione nazionale dichiara la cessazione dell’appartenenza al Partito dei soci che si presentino come candidati alle elezioni politiche in liste e collegamenti diversi da quelli della Democrazia Cristiana o comunque non approvati dagli organi competenti del partito. Contro la decisione disciplinare della Direzione l’interessato può ricorrere al Collegio dei probiviri di seconda istanza. La Direzione provinciale o, qualora essa non vi provveda. La Direzione nazionale, possono dichiarare la cessazione dell’appartenenza al Partito dei soci che si presentino come candidati alle elezioni amministrative in liste o collegamenti diversi da quelli approvati dagli organi competenti.
Contro la dichiarazione della Direzione provinciale, l’interessato può ricorrere al Collegio dei probiviri di prima istanza.
SEZIONE III – Procedimento disciplinare
Art. 119 ( Promozione del procedimento disciplinare e gradi di giurisdizione )
Il Collegio dei probiviri di prima istanza può procedere d’ufficio.
Contro la decisione del Collegio dei probiviri di prima istanza è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri di seconda istanza. Nel caso previsto dal quarto comma dell’art. 122, contro le decisioni adottate dal Collegio dei probiviri di seconda istanza è ammesso ricorso alla seconda sezione del Collegio stesso
Art. 120 ( Ricusazione – Suddivisione dei componenti del Collegi dei probiviri nelle sezioni )
Della sezione giudicante non possono far parte componenti del Collegio dei probiviri appartenenti alla stessa regione, e alla stessa circoscrizione elettorale del socio sottoposto a procedimento disciplinare.
Il socio può comunque ricusare uno o pi componenti del Collegio dei probiviri per comprovati motivi. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio nazionale, saranno stabiliti i criteri per la suddivisione dei componenti dei collegi fra le varie sezioni e per la distribuzione delle denunce fra le varie sezioni di ogni Collegio.
Art. 121 ( Garanzie per la difesa del socio – Contestazione addebiti – Notifica )
E’ garantita la difesa del socio sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio.
Il Presidente del Collegio contesta ai soci interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno gli addebiti, comunicando anche il contenuto della denuncia o del ricorso eventuali.
Art. 122 ( Termini per le decisioni dei collegi dei probiviri )
I collegi dei probiviri emettono la decisione entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della denuncia o della segnalazione.
Qualora il Collegio dei probiviri di prima istanza, per gravi motivi, ritenga necessaria una proroga al termine per la decisione, deve disporla con ordinanza motivata e notificata agli interessati e al Collegio dei probiviri di seconda istanza. La durata di tale proroga non può eccedere i quarantacinque giorni.
In caso di mancata decisione entro i termini previsti dai precedenti comma, la competenza a decidere è devoluta al Collegio dei probiviri di seconda istanza.
Sono prive di qualsiasi effetto le decisioni prese dai collegi dei probiviri dopo il decorso dei termini previsti dai primi due comma del presente articolo.
Qualora il Collegio dei probiviri di seconda istanza non emetta la decisione entro i centoventi giorni dal ricevimento della denuncia la stessa si intende definitivamente archiviata.
Art. 123 ( Termini per la impugnazione )
La impugnazione delle decisioni del Collegio dei probiviri di prima istanza va, a pena di decadenza, proposta nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei probiviri di seconda istanza.
Il mancato ricorso contro la decisione del Collegio dei probiviri di prima istanza rende
esecutiva la decisione.
CAPO III – Norme comuni agli organi disciplinari e di garanzia statutaria
Art. 124 ( Quorum per la validitˆ delle decisioni dei collegi dei probiviri e delle commissioni per le garanzie statutarie )
Per la validità delle decisioni dei collegi dei probiviri e delle commissioni per le garanzie statutarie è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti di ogni organo giudicante.
Art. 125 ( Sospensione dei termini per le impugnazioni )
Tutti i termini per l’inoltro e l’esame dei ricorsi e per la impugnazione delle decisioni degli organi di garanzia statutaria e dei collegi dei probiviri sono sospesi dal 15 luglio al 15 settembre, dal 22 dicembre al 6 gennaio e per trenta giorni in occasione delle elezioni politiche ed europee, nonchè dei congressi del Partito.
Art. 126  ( Segretario delle commissioni centrali e dei collegi dei probiviri )
I segretari delle commissioni centrali per le garanzie statutarie e dei collegi dei probiviri sono nominati dai medesimi, tra i funzionari del Partito su proposta dei rispettivi presidenti. I segretari provvedono alla redazione dei verbali, alla raccolta delle motivazioni, alla notificazione degli atti e all’avvio delle comunicazioni previste dal presente Statuto.
TITOLO VII RAPPRESENTANZA LEGALE E GESTIONE FINANZIARIA
Art. 127 ( Rappresentanza legale del Partito ai vari livelli – Mandati del Segretario amministrativo -Commissione amministrativa )
Ai fini dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile la rappresentanza legale del Partito spetta, per gli atti degli organi nazionali, al Segretario amministrativo nazionale che è altresì abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge, ed in particolare dalla legge 2 maggio 1974 n. 195 e successive; per gli atti del Comitato regionale, al Segretario amministrativo regionale; per gli atti del Comitato provinciale, al Segretario amministrativo provinciale; per gli atti del Comitato comunale, al Segretario amministrativo comunale; per gli atti del Comitato circoscrizionale, al Segretario amministrativo circoscrizionale, al Segretario amministrativo circoscrizionale e per gli atti della Sezione, al Segretario di Sezione.
Il Segretario amministrativo a tutti i livelli del Partito non può ricoprire l’incarico per più di due mandati.
Il Segretario amministrativo è coadiuvato da una commissione amministrativa, formata da tre membri, nominati dalla Direzione di pari livello al di fuori dei propri componenti. La commissione amministrativa coadiuva il Segretario amministrativo nella elaborazione degli indirizzi e nella gestione finanziaria del Partito, al fine anche del coordinamento e della vigilanza sulle gestioni amministrative degli organi di livello inferiore. La commissione è presieduta dal Segretario amministrativo.
Art. 128 ( Gestione finanziaria e rendiconto )
L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. La gestione finanziaria dei comitati comunali, provinciali e regionali è controllata da tre revisori dei conti effettivi e due supplenti. Due revisori effettivi ed uno supplente sono nominati dai comitati; un revisore effettivo ed uno supplente sono nominati per i comitati comunali, dal Comitato provinciale, e per i comitati provinciali e regionali, dalla Direzione nazionale.
La gestione finanziaria delle sezioni e dei comitati circoscrizionali è controllata dai revisori dei conti comunali, quella dei comitati istituzionali locali dai revisori dei conti regionali.
I revisori dei conti nazionali e provinciali controllano altresì la regolare conservazione dei beni in dotazione rispettivamente ai comitati regionali e provinciali e agli altri organi periferici del Partito.
Ogni anno i revisori compilano un rendiconto finanziario che deve essere sottoposto per l’approvazione ai comitati comunali, provinciali e regionali; copia dei rendiconti finanziari deve essere inviata alla commissione amministrativa centrale di cui al precedente articolo e pubblicata all’albo dei comitati.
L’attività amministrativa nazionale è controllata da tre revisori dei conti effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio nazionale. Il Segretario amministrativo nazionale coadiuvato dalla commissione amministrativa compila il bilancio consuntivo che sottopone all’esame della Direzione nazionale.
Il bilancio finanziario consuntivo dell’anno decorso è approvato dalla Direzione nazionale e pubblicato su “Il Popolo” entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Il Segretario amministrativo nazionale coadiuvato dalla commissione amministrativa compila, entro il mese di gennaio di ogni anno, il bilancio preventivo che sottopone, sentita la Giunta esecutiva nazionale, all’approvazione della Direzione nazionale.
Art. 129 ( Finanziamenti del Partito )
Le entrate del Partito sono:
a) le quote del tesseramento degli iscritti;
b) i contributi volontari di soci ed elettori;
c) i proventi della stampa del Partito;
d) i proventi delle Feste dell’Amicizia;
e) i proventi delle sottoscrizioni;
f) i contributi previsti dalla legge;
g) ogni altro provento ordinario e straordinario provenienti da alienazione di beni mobili,mobili registrati e immobili.
Ogni socio ha il dovere di contribuire, secondo le proprie possibilitˆ, a sostenere economicamente il Partito.
La quota associativa sarà ripartita, a cura degli uffici della Direzione nazionale, nella misura del 60% alla periferia e del 40% al centro.
Tutti gli iscritti eletti o chiamati, su designazione del partito, a ricoprire cariche pubbliche remunerate sono tenuti a versare un contributo obbligatorio, sugli emolumenti percepiti. I contributi obbligatori devono essere corrisposti direttamente alla Direzione nazionale o ai comitati regionali, provinciali, istituzionali locali, comunali o circoscrizionali, a seconda del rispettivo livello istituzionale o di designazione.
La quota contributiva degli elettori sarˆ determinata dalla Direzione nazionale. La quota contributiva per coloro che ricoprono incarichi pubblici retribuiti è pari al 15% del compenso netto percepito.
La Direzione nazionale fissa la quota delle entrate del tesseramento, nell’ambito del 60%, da attribuire rispettivamente ai comitati regionali, provinciali, istituzionali locali, comunali o circoscrizionali e alle sezioni, e provvede ad inviarla direttamente agli interessati. Le entrate derivanti dal finanziamento pubblico sono ripartite destinando una metà agli organi nazionali e una metà agli organi periferici. La ripartizione tra i livelli periferici avviene in base a criteri determinati dalla Direzione nazionale. Una quota percentuale delle altre entrate di bilancio, effettivamente riscosse a livello nazionale, sarà erogata, a cura del Segretario amministrativo nazionale, coadiuvato dalla commissione amministrativa nazionale, ai comitati provinciali e regionali, in base ad un piano di riparto approvato dalla Direzione nazionale, sentita una commissione formata da tre segretari regionali e tre provinciali. I gruppi consiliari regionali deliberano sulla utilizzazione dei contributi previsti per la loro attività da leggi regionali d’intesa con la Direzione regionale del Partito.
TITOLO VIII ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO ALL’ESTERO
Art. 130  ( Organi del Partito )
Gli organi del Partito all’estero sono:
a) la Sezione;
b) il Comitato nazionale;
c) il Congresso.
La vita associativa delle sezioni e dei comitati nazionali è regolata dalle norme dello Statuto previste rispettivamente per le sezioni operanti nel territorio nazionale e per i comitati regionali, in quanto applicabili.
Art. 131  ( Costituzione della Sezione )
Negli stati in cui esistono comunità di cittadini italiani possono essere costituite sezioni, compatibilmente con le legislazioni dei singoli stati.
Ciascuna Sezione può avere competenza su tutto il territorio di tali stati oppure su loro parti geograficamente delimitate. La Sezione può essere costituita con l’iscrizione di almeno 30 soci e non deve superare i 300 iscritti.
Art. 132 ( Costituzione, elezione e competenze del Comitato nazionale )
Nello stato in cui operano più sezioni, si deve costituire il Comitato nazionale. Il Comitato nazionale viene eletto dal Congresso. Il Comitato nazionale è l’organo di coordinamento tra le sezioni.
Art. 133  ( Il Congresso )
Il Congresso:
a) elegge il Comitato nazionale;
b) elegge i delegati al Congresso nazionale del Partito.
c) Il Congresso è indetto dal Comitato nazionale.
d) Le sezioni eleggono i propri delegati al Congresso.
e) I delegati al Congresso nazionale del Partito esprimono la rappresentanza prevista dall’art. 77 dello Statuto, secondo quanto disposto dall’apposito regolamento.
TITOLO IX ADESIONE DELLA DC ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Art. 134 ( Adesione della DC italiana alla U.M.D.C., alla U.E.D.C. e al P.P.E. )
La DC italiana aderisce, con delibera del Consiglio nazionale, alla U.M.D.C., alla U.E.D. C., al P.P.E. e a tutti gli organi a carattere internazionale che si ispira ai comuni ideali.
TITOLO X NORME FINALI
Art. 135 ( Modifica dello Statuto )
Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Congresso nazionale del partito a maggioranza assoluta dei voti dei rappresentati.
Il Congresso può delegare al Consiglio nazionale la modifica dello Statuto con l’indicazione dei principi e dei criteri relativi nonchè della maggioranza di voto necessaria per l’approvazione.
Art. 136 ( Regolamenti )
I regolamenti previsti dal presente Statuto e quelli relativi alle elezioni da esso previste, salvo quanto disposto dall’art. 19, per il quale è necessaria la maggioranza dei due terzi, sono approvati dal Consiglio nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 137 ( Referendum tra gli iscritti )
Il Consiglio nazionale può indire referendum tra gli iscritti su questioni su questioni sulle quali poi il Consiglio nazionale decide in via definitiva.
Il Consiglio nazionale, nell’indire il referendum, delibera il regolamento per il suo svolgimento.
Art. 138 ( Commissioni elettorali )
Sono istituite le commissioni elettorali per la designazione dei candidati alle elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e nazionali. Esse sono disciplinate da apposito regolamento. Le commissioni sono elette per 2/3, ai rispettivi comitati, tra personalitˆ del mondo della cultura, della economia, del lavoro, della scienza e del volontariato sociale
Art. 139 ( Rappresentanti di lista )
In tutte le elezioni, i presentatori di lista e di candidato hanno il diritto di nominare propri rappresentanti che assistano al compimento delle operazioni elettorali.
Art. 140 ( Rinvio )
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti, si osservano, in quanto compatibili, le norme del regolamento della Camera dei Deputati.